Ricorso inammissibile: l’importanza della specificità dei motivi secondo la Cassazione
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente manifestare un generico dissenso. È necessario articolare critiche precise e circostanziate. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile proprio a causa della sua indeterminatezza. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti essenziali di un atto di appello efficace e le conseguenze del non rispettarli.
I Fatti del Processo
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per il reato di furto pluriaggravato, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello territoriale. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze all’ultimo grado di giudizio. L’oggetto della sua contestazione era la correttezza della motivazione con cui i giudici di merito avevano affermato la sua responsabilità penale.
L’Ordinanza della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, tuttavia, non è entrata nel merito della questione. Con un’ordinanza, ha dichiarato il ricorso presentato dall’imputato inammissibile. Questa decisione ha comportato non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di farsi carico delle spese processuali e di versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le motivazioni: perché un ricorso è inammissibile per genericità?
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nella violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone a chi impugna una sentenza di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorso è stato giudicato ‘generico per indeterminatezza’.
I giudici hanno osservato che l’atto di impugnazione si limitava a contestare la motivazione della sentenza della Corte d’Appello senza però fornire gli elementi necessari per sostenere tale critica. A fronte di una motivazione ritenuta logicamente corretta e coerente, il ricorrente non ha specificato quali passaggi fossero errati né ha indicato prove o argomenti alternativi che potessero minare il ragionamento dei giudici di merito. Questa mancanza ha impedito alla Corte di Cassazione di esercitare la propria funzione di controllo, poiché non erano stati chiaramente individuati i ‘rilievi mossi’ alla decisione impugnata.
Le conclusioni: implicazioni pratiche della decisione
La pronuncia in esame sottolinea un principio cruciale della procedura penale: l’appello non è una semplice richiesta di un nuovo giudizio, ma un mezzo di critica vincolata. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è indispensabile che l’atto di impugnazione sia redatto con la massima precisione, individuando punto per punto le presunte lacune o gli errori della sentenza che si contesta. Una difesa tecnica efficace deve quindi costruire un’argomentazione solida, che consenta al giudice dell’impugnazione di comprendere esattamente dove e perché la decisione precedente sarebbe sbagliata. In caso contrario, come dimostra questa ordinanza, il ricorso non supererà il vaglio preliminare di ammissibilità, con conseguenze processuali ed economiche negative per l’imputato.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato, in quanto non indicava in modo specifico gli elementi a fondamento della censura mossa contro la sentenza impugnata, che presentava una motivazione logicamente corretta.
Quale articolo di legge non è stato rispettato nella formulazione del ricorso?
Il ricorso non ha rispettato i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che richiede la specifica enunciazione dei motivi di impugnazione.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1659 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1659 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di furto pluriaggravato;
Considerato che l’unico motivo di ricorso – che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro’ tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 213 settembre 2025