Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Presentare un’impugnazione contro una sentenza di condanna è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise per essere esaminato nel merito. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci ricorda una di queste regole fondamentali: la specificità dei motivi. Quando un appello è formulato in modo vago, il rischio concreto è che venga dichiarato un ricorso inammissibile, con conseguente conferma della condanna e l’aggiunta di ulteriori spese. Analizziamo insieme questa ordinanza per capire meglio.
I Fatti del Caso Giudiziario
La vicenda processuale ha origine da una sentenza di condanna per reati contro il patrimonio. Due soggetti erano stati condannati in primo grado. La Corte d’Appello, in parziale riforma, aveva assolto uno degli imputati da un capo d’accusa, rideterminando la sua pena per il residuo reato di tentato furto pluriaggravato. Per il secondo imputato, aveva confermato la condanna per furto pluriaggravato, escludendo però una delle aggravanti contestate.
Non soddisfatti della decisione di secondo grado, entrambi gli imputati hanno presentato un ricorso congiunto alla Corte di Cassazione, contestando la correttezza della motivazione che aveva portato alla loro dichiarazione di responsabilità.
La Decisione della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi proposti e li ha ritenuti non idonei a superare il vaglio di ammissibilità. Di conseguenza, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle argomentazioni difensive, ma si ferma a un livello preliminare, ovvero alla verifica dei requisiti formali e sostanziali dell’atto di impugnazione.
La conseguenza diretta di tale declaratoria è la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre alla definitività della condanna stabilita dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della decisione risiede nella violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha riscontrato che i motivi di ricorso erano ‘generici per indeterminatezza’. In altre parole, gli imputati si erano limitati a contestare la motivazione della sentenza d’appello senza però indicare gli specifici elementi che, a loro avviso, la rendevano errata o illogica. La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione considerata ‘logicamente corretta’, e i ricorrenti non sono riusciti a formulare una critica puntuale e circostanziata.
Questa genericità ha impedito al giudice dell’impugnazione (la Cassazione) di individuare i precisi rilievi mossi alla sentenza e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato. Un ricorso non può essere una semplice riproposizione di doglianze generali, ma deve instaurare un dialogo critico e specifico con la decisione che si intende impugnare.
Conclusioni: L’Onere della Specificità nel Processo Penale
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale: l’onere della specificità. Non è sufficiente manifestare un generico dissenso rispetto alla decisione del giudice; è necessario articolare critiche precise, dettagliate e pertinenti, indicando esattamente quali parti della motivazione si contestano e per quali ragioni di fatto o di diritto. Un ricorso inammissibile non solo vanifica la possibilità di ottenere una riforma della sentenza, ma comporta anche un aggravio di costi per l’imputato. Per questo, la redazione di un atto di impugnazione richiede la massima perizia tecnica e un’analisi approfondita della sentenza da contestare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e indeterminati. Non specificavano in modo puntuale le ragioni di fatto e di diritto contro la sentenza impugnata, violando i requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità?
Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, i ricorrenti vengono condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, a favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che le contestazioni mosse alla sentenza sono vaghe e non si confrontano specificamente con la motivazione del giudice. Un motivo generico non indica gli elementi precisi che sono alla base della censura, impedendo così al giudice dell’impugnazione di comprendere e valutare la fondatezza delle critiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1261 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1261 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono congiuntamente avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della medesima città – avendo assolto per non aver commesso il fatto l’COGNOME dal reato di cui al capo 3, con conseguente rideterminazione della pena prevista per il residuo reato di cui al capo 2, e avendo escluso, per l’COGNOME, l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 5, cod. pen. ha confermato la condanna dell’RAGIONE_SOCIALE per il concorso nel reato di tentato furto pluriaggravato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, e comma 2, cod. pen. (capo 2) e dell’RAGIONE_SOCIALE per il concorso nel reato di furto pluriaggravato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, nn. 2 e 7, e comma 2, cod. pen. (capo 3 );
Considerato che il primo e il secondo ed ultimo motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità degli imputàti, sono generici per indeterminatezza perché privi dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenía impugnata logicamente corretta, non indicano gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 3/12/2025