Ricorso inammissibile: l’importanza di motivi specifici in Cassazione
Quando si impugna una sentenza, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, la forma e la sostanza dei motivi sono cruciali. Un recente provvedimento ha ribadito un principio fondamentale: per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, le censure mosse alla decisione di merito devono essere specifiche, pertinenti e, ove possibile, già sollevate nei precedenti gradi di giudizio. L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la genericità e la tardività dei motivi portino inevitabilmente a una pronuncia sfavorevole, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un imputato, condannato dalla Corte d’Appello per un reato previsto dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73 del d.P.R. 309/1990). L’imputato lamentava principalmente due presunte violazioni:
1. La violazione del principio di correlazione tra l’accusa formulata e la sentenza di condanna.
2. Un vizio nel giudizio di responsabilità.
Attraverso questi motivi, la difesa mirava a far annullare la sentenza di condanna emessa in secondo grado.
La Decisione della Corte e la dichiarazione di ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi proposti e li ha ritenuti entrambi inammissibili, seppur per ragioni diverse. La decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, fermandosi a una valutazione preliminare sulla loro ammissibilità. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha articolato la sua decisione sulla base di una duplice argomentazione.
In primo luogo, riguardo alla presunta violazione del principio di correlazione, i giudici hanno rilevato un doppio difetto. Da un lato, la questione non era mai stata sollevata nel giudizio di appello, rappresentando quindi un motivo nuovo e come tale non ammissibile in sede di legittimità. Dall’altro, la Corte ha comunque specificato che, anche nel merito, il motivo sarebbe stato manifestamente infondato, poiché il fatto per cui è intervenuta la condanna era ‘naturalisticamente lo stesso’ di quello contestato nell’imputazione.
In secondo luogo, per quanto concerne il motivo relativo al giudizio di responsabilità, la Corte lo ha qualificato come ‘generico’. Questo significa che la difesa non ha sviluppato una critica puntuale e specifica contro le argomentazioni della Corte d’Appello, ma si è limitata a una contestazione vaga, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, ma deve individuare con precisione i vizi logici o giuridici della decisione che intende contestare.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza sottolinea l’importanza di una strategia difensiva attenta e scrupolosa in ogni fase del processo penale. Per avere una possibilità di successo in Cassazione, è indispensabile che i motivi di ricorso siano:
* Specifici: Devono attaccare in modo mirato le parti della motivazione della sentenza impugnata, evidenziando errori di diritto o vizi logici evidenti.
* Tempestivi: Le questioni, salvo eccezioni, devono essere state sollevate anche nei gradi di merito. Non è possibile ‘riservare’ argomenti per il giudizio di legittimità.
* Autosufficienti: Il ricorso deve contenere tutti gli elementi necessari per permettere alla Corte di comprendere la censura senza dover consultare altri atti del processo.
In assenza di questi requisiti, il rischio di una declaratoria di ricorso inammissibile è molto elevato, con l’effetto di rendere definitiva la condanna e di aggiungere un ulteriore onere economico per l’imputato.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché uno dei motivi non era stato sollevato nel precedente grado di appello e, comunque, era manifestamente infondato. L’altro motivo è stato ritenuto troppo generico, in quanto non si confrontava specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘generico’?
Secondo la Corte, un motivo è generico quando non sviluppa una critica puntuale e argomentata contro la decisione del giudice precedente, ma si limita a una contestazione vaga e astratta senza entrare nel merito delle ragioni esposte nella sentenza.
Quali sono le conseguenze pratiche di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La conseguenza principale è che la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver proposto un’impugnazione non ammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1215 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1215 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MONTEMARCIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/02/2025 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 22653/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. del 1990);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla violazione del principio di correlazione tra a e sentenza e I giudizio di responsabilità;
Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, non dedotto in appello (violazione d principio di correlazione) e, comunque, perché manifestamente infondato, essendo il fatto ritenuto naturalisticamente lo stesso rispetto a quello sussunto nella imputazione, e, dall’a perché generico, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2025.