Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello Generico
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma non è una formalità. Per essere esaminato nel merito, l’atto deve rispettare requisiti precisi. Un’ordinanza recente della Suprema Corte ci ricorda le conseguenze di un ricorso inammissibile, specialmente quando questo si limita a riproporre le stesse argomentazioni senza un’analisi critica della decisione impugnata. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono gli errori da evitare.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e lesioni personali (art. 582 c.p.). L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione. Il suo unico motivo di doglianza riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, un elemento che avrebbe potuto comportare una riduzione della pena.
L’imputato, attraverso il suo difensore, ha lamentato che i giudici di merito non avessero adeguatamente valorizzato alcuni aspetti a suo favore, ritenendo che sussistessero i presupposti per l’applicazione di un trattamento sanzionatorio più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con una decisione netta e concisa, ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. Questa pronuncia non è entrata nel merito della questione (ovvero, se le attenuanti fossero dovute o meno), ma si è fermata a un livello precedente, quello procedurale.
La conseguenza di questa decisione è stata duplice e pesante per il ricorrente:
1. La condanna è diventata definitiva.
2. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i ricorsi ritenuti inammissibili.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha fondato la sua decisione su due pilastri argomentativi che evidenziano i vizi dell’atto di impugnazione. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché:
1. Meramente Riproduttivo
I giudici hanno osservato che il motivo di ricorso non faceva altro che riproporre le stesse censure e argomentazioni già presentate e adeguatamente valutate nei precedenti gradi di giudizio. In pratica, l’atto di appello non introduceva nuovi elementi di critica o profili di illegittimità della sentenza d’appello, ma si limitava a ripetere una tesi difensiva già respinta.
2. Generico
Strettamente collegato al primo punto, il ricorso è stato giudicato ‘generico’. Questo significa che mancava un confronto specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a esprimere un generico dissenso con la decisione del giudice precedente. Deve, invece, individuare con precisione i punti della motivazione che si ritengono errati, illogici o in violazione di legge, spiegando dettagliatamente il perché. Nel caso di specie, il ricorrente non si è confrontato con le ragioni per cui la Corte d’Appello aveva negato le attenuanti, rendendo il suo gravame privo della specificità richiesta dalla legge.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. Non è sufficiente essere in disaccordo con una decisione per ottenere una sua riforma in Cassazione. È indispensabile che il ricorso sia strutturato in modo tecnico, specifico e critico.
L’insegnamento principale è che un ricorso non può essere una semplice fotocopia degli atti precedenti. Deve invece rappresentare un’analisi puntuale e argomentata della sentenza che si contesta, evidenziandone i vizi logici o giuridici. Proporre un ricorso generico e ripetitivo non solo è inutile ai fini di ottenere un risultato favorevole, ma espone anche al rischio concreto di una condanna a sanzioni pecuniarie, aggravando la posizione processuale ed economica del condannato.
Per quale motivo principale il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, da un lato, era meramente riproduttivo di censure già valutate dai giudici di merito e, dall’altro, era generico, in quanto non si confrontava specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Qual era l’oggetto della contestazione sollevata dal ricorrente?
L’unico motivo di ricorso proposto riguardava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte della corte di merito.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1190 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1190 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CERIGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 337 – 582 pen.);
Esaminato il motivo di ricorso non rinunciato, relativo al mancato riconoscimento del circostanze attenuanti generiche;
Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito, e, dall’altra, perchè generico rispetto motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 24 novembre 2025.