Ricorso Inammissibile: L’Importanza della Specificità nell’Appello Penale
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un’importante lezione sulla redazione degli atti processuali, in particolare sull’obbligo di specificità dei motivi di ricorso. Quando un appello non affronta in modo puntuale le ragioni della decisione del giudice precedente, il rischio concreto è una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme un caso pratico per comprendere meglio questo principio fondamentale.
I Fatti del Caso
Il caso riguarda un imputato condannato in primo e secondo grado per il reato di furto aggravato. La Corte di Appello aveva confermato la sentenza di condanna, basando la propria decisione non solo sul riconoscimento di alcuni abiti sottratti, ma anche e soprattutto su un elemento di grande peso probatorio: l’ammissione di responsabilità resa dall’imputato stesso durante l’udienza. Nonostante ciò, l’imputato ha deciso di presentare ricorso per Cassazione, contestando la propria responsabilità penale e la mancata concessione di alcuni benefici di legge.
L’Appello e i Motivi del Ricorso Ritenuto Inammissibile
Il ricorso presentato dalla difesa si articolava su tre punti principali:
1. Contestazione della responsabilità penale: L’imputato criticava la valutazione delle prove, risolvendo però l’atto in citazioni teoriche e considerazioni generiche sui fatti, senza mai confrontarsi con la motivazione specifica della Corte d’Appello.
2. Mancato proscioglimento per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.): La difesa lamentava il diniego di questa causa di non punibilità, ma anche in questo caso in modo aspecifico.
3. Mancato riconoscimento di un’attenuante (art. 62, n. 4 c.p.): La censura relativa alla mancata applicazione di una circostanza attenuante è stata giudicata generica.
La debolezza del ricorso risiedeva proprio nel suo approccio: invece di smontare punto per punto la ratio decidendi della sentenza impugnata, si limitava a riproporre le proprie tesi in modo astratto.
Le Motivazioni della Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo una chiara motivazione per ciascuno dei punti sollevati.
– Sulla responsabilità penale: I giudici hanno sottolineato che il ricorso ignorava completamente l’elemento probatorio decisivo: l’ammissione di colpevolezza in udienza. Un appello che non si confronta con la motivazione centrale della decisione impugnata viola il dovere di specificità, sancito anche dalla nota sentenza Galtelli delle Sezioni Unite.
– Sulla particolare tenuità del fatto: Il ricorso è stato ritenuto aspecifico perché non ha affrontato la vera ragione del diniego da parte della Corte d’Appello, ovvero l’abitualità nel delinquere dell’imputato, desunta dai suoi precedenti penali specifici per furto. L’art. 131-bis c.p., infatti, non può essere applicato a chi manifesta una tendenza a commettere reati.
– Sull’attenuante: Anche su questo punto, la censura è stata ritenuta inammissibile per la sua genericità, non essendo state fornite argomentazioni concrete e pertinenti al caso di specie.
Le Conclusioni
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: un ricorso, per essere efficace, non può essere una mera riproposizione di tesi difensive o una critica astratta. Deve, invece, essere un dialogo critico e puntuale con le motivazioni della sentenza che si intende impugnare, evidenziandone vizi logici o violazioni di legge in modo specifico e circostanziato. In assenza di tale specificità, l’atto è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguenze negative per l’imputato.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando è generico, ovvero non si confronta specificamente con le motivazioni della sentenza impugnata. Deve indicare con precisione i vizi logici o le violazioni di legge, non limitarsi a citazioni teoriche o a riesaminare i fatti.
L’ammissione di colpa in udienza ha un peso nella decisione del giudice?
Sì, secondo quanto emerge dalla sentenza, l’ammissione di responsabilità avvenuta in udienza è un’evenienza di ‘formidabile portata probatoria’ e può essere un elemento centrale su cui si fonda il giudizio di colpevolezza.
Perché non è stata concessa la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.)?
Non è stata concessa perché la Corte d’Appello ha ritenuto che il comportamento dell’imputato fosse abituale. Questa conclusione si basava sui precedenti penali specifici per furto, che ostacolano l’applicazione di tale beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8157 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8157 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a MATERA il 30/05/1980
avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTE APPELLO di POTENZA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG 36467/2024 – Consigliere COGNOME – Ud. 29 gennaio 2025
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Potenza che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di furto aggravato;
Ritenuto che il ricorso – che, in un unico motivo, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione sia quanto al giudizio di penale responsabilità, che alla negazione del proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. che al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4) cod. pen. -è inammissibile per le seguenti ragioni:
-quanto al giudizio di penale responsabilità, il ricorso si risolve per la gran parte citazioni teoriche e, quando va nel concreto, indulge su circostanze di fatto e, in definitiva, non si confronta con la motivazione della Corte distrettuale, che non ha fondato la conferma del giudizio di colpevolezza sulla sola base del riconoscimento degli abiti, ma anche sull’ammissione di responsabilità avvenuta in udienza, evenienza di formidabile portata probatoria, sulla quale il ricorso tace, disattendendo il dovere di specificità sancito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza COGNOME;
-quanto al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., ugualmente il ricorso è aspecifico, perché non affronta la ratio decidendi del diniego, vale a dire l’abitualità nel delinquere ricavata dai precedenti penali per furto;
-quanto alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, n. 4) cod. pen., la censura è inammissibile perché il ricorso è generico.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2025
Il consigliere estensore
Il Presidente