Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28215 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28215 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a VIADANA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a BRESCELLO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a CASALMAGGIORE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SANTUARIO D’ENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
11452/2024
Rilevato che NOME, NOME, NOME e NOME ricorrono avvers la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che, riducendo per tutti la pena, ha con nel resto la sentenza di primo grado, che aveva ritenuto gli imputati responsabili de truffa, sostituzione di persona, furto in abitazione, indebito utilizzo di strumenti di
Considerato che i due motivi di ricorso, con i quali i ricorrenti denunziano erronea appl della legge penale e vizi di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità, la anche l’inosservanza delle norme processuali in relazione all’art. 546 cod. proc denunciando la tecnica del c.d. copia/incolla che sarebbe stata utilizzata nella redazi sentenza dalla Corte di appello), oltre ad essere costituiti da mere doglianze in f generici, perché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e r infondate dal giudice del gravame che le ha attentamente scrutinate, cosicchè si tratta d privi del requisito della specificità, dovendo ricordarsi che la mancanza di specificità d deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anch la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle a fondamento dell’impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del gi censurato senza cadere nel vizio di a-specificità, conducente, a mente dell’ cod.proc.pen comma 1 lett. c) all’inammissibilità (ex plurimis, Sez. 4 n. 256 del 18/09/1997, dep. 1998, Rv. 210157; da ultimo, Sez. 2 , n. 42046 del 17/07/2019 Rv. 277710)
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condan ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor Cassa delle ammende;
Dato atto che la parte civile costituita ha presentato conclusioni scritte nel s inammissibilità del ricorso, chiedendo la condanna del ricorrente alla rifusione del sostenute nel giudizio.
Ritenuto che nulla è dovuto alla parte civile, che si è limitata a generiche conclusi articolare alcuna argomentazione critica rispetto alla pretesa dell’imputato. (Sez. U del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716- 01), principio ribadito costantemente in riferimento le forme di giudizio camerale non partecipato, e, da ultimo, da Sez. Un. n. 877 del 14/07/2022 Cc. (dep. 12/01/2023 ), COGNOME, in motivazione a pg. 20);
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorse e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proce e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2024
Il consigliere estensore