Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Quando si presenta un appello contro una sentenza di condanna, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. La legge richiede precisione e concretezza. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile perché eccessivamente vago. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti formali di un’impugnazione efficace nel processo penale.
Il Caso: Dal Tentato Furto al Ricorso in Cassazione
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il delitto di tentato furto, confermata sia in primo grado che dalla Corte di Appello di Bologna. L’imputato, ritenuto responsabile, ha deciso di portare il caso davanti alla Corte di Cassazione, contestando non la sua colpevolezza, ma esclusivamente il trattamento sanzionatorio ricevuto, ovvero la quantificazione della pena.
I Motivi del Ricorso e la Loro Genericità
L’unico motivo di ricorso presentato dal condannato lamentava un’erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione riguardo alla pena inflitta. In particolare, il ricorrente si limitava a denunciare una presunta violazione dell’art. 546 del codice di procedura penale, che disciplina i requisiti della sentenza.
Tuttavia, secondo la Suprema Corte, queste doglianze erano state formulate in modo estremamente generico e assertivo. L’atto di impugnazione non indicava in maniera specifica e puntuale quali fossero gli errori nel ragionamento dei giudici di merito. Si trattava, di fatto, di una mera espressione di disaccordo con la valutazione compiuta, senza fornire elementi concreti su cui la Cassazione potesse esercitare il proprio controllo di legittimità. Questo approccio viola apertamente quanto prescritto dall’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, che impone di enunciare in modo specifico le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
Le Motivazioni della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile evidenziando come la sentenza della Corte d’Appello fosse, al contrario, logicamente corretta e contenesse una chiara enunciazione dei criteri seguiti per la valutazione della pena. Di fronte a una motivazione adeguata, il ricorrente avrebbe dovuto individuare i passaggi illogici o le errate applicazioni normative, non limitarsi a un dissenso generico.
I giudici hanno sottolineato che un ricorso così formulato non consente al giudice dell’impugnazione di comprendere i rilievi concreti e, di conseguenza, di esercitare il proprio sindacato. L’impugnazione si trasforma in un tentativo di ottenere una nuova valutazione del merito, compito precluso alla Corte di Cassazione, che può giudicare solo sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione.
Le Conclusioni: Condanna alle Spese e Principio di Diritto
L’epilogo è stato inevitabile: il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questa decisione ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e di versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La pronuncia riafferma un principio cruciale della procedura penale: chi impugna una sentenza ha l’onere di articolare critiche precise e circostanziate, dimostrando concretamente dove e perché il giudice precedente ha sbagliato. Le contestazioni vaghe e generiche sono destinate all’inammissibilità, con ulteriori conseguenze economiche per il condannato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto estremamente generico e assertivo. Non indicava in modo specifico gli errori della sentenza impugnata, limitandosi a esprimere un dissenso generico sulla pena, violando così i requisiti di specificità richiesti dall’art. 581 del codice di procedura penale.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta per il ricorrente la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Cosa deve contenere un ricorso per essere considerato ammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso, per essere ammissibile, deve contenere un’esposizione chiara e specifica dei motivi di impugnazione, indicando puntualmente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che lo sostengono. Deve individuare i presunti errori nella decisione del giudice precedente e non limitarsi a una critica generica.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 28201 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28201 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a ROSSANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
11194/2024
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato quella di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto tentato di furto;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio, lamentando, in particolare, la violazione dell’art. 546 cod. proc. pen., è estremamente generico e assertivo, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, che contiene adeguata enunciazione dei criteri di valutazione della pena, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, limitandosi ad esprimere genericamente il proprio dissenso in ordine alla valutazione degli elementi posti a fondamento della ritenuta responsabilità e non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i concreti rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25 giugno 2024
Il consigliere estensore