Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello Generico
Quando si presenta un’impugnazione contro una sentenza di condanna, è fondamentale che i motivi siano specifici e pertinenti. Un appello vago o meramente assertivo rischia di essere respinto senza nemmeno entrare nel merito della questione. È proprio ciò che è accaduto in un recente caso esaminato dalla Corte di Cassazione, che ha dichiarato il ricorso inammissibile a causa della genericità dei motivi presentati. Questa ordinanza offre uno spunto cruciale sull’importanza di redigere atti di impugnazione tecnicamente ineccepibili.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna all’Appello
Il procedimento trae origine da una condanna emessa dalla Corte di Appello per il reato di evasione, previsto dall’articolo 385 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di secondo grado, decideva di proporre ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze di riforma della sentenza a una serie di motivi che, tuttavia, si sono rivelati inadeguati a superare il vaglio di legittimità.
L’Analisi della Corte sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, nell’esaminare l’atto, ha subito rilevato una carenza fondamentale. I motivi addotti dal ricorrente sono stati qualificati come “apodittici”, ovvero presentati come verità evidenti ma privi di un reale supporto argomentativo. Inoltre, le censure sollevate non si confrontavano in modo costruttivo con l’iter logico-argomentativo seguito dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata. In pratica, l’appello si limitava a criticare la decisione in modo superficiale, senza smontare punto per punto il ragionamento dei giudici.
La Mancanza di Confronto con la Sentenza Impugnata
Un punto chiave della decisione della Cassazione risiede nel fatto che la sentenza della Corte d’Appello aveva già fornito un “adeguato e puntuale riscontro” a tutte le obiezioni difensive sollevate nel precedente grado di giudizio. Il ricorso, quindi, non introduceva nuovi e validi argomenti, ma si limitava a riproporre questioni già esaminate e respinte con motivazioni coerenti. Questa mancanza di specificità è uno dei principali motivi che portano a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che il ricorso dovesse essere dichiarato inammissibile proprio per le sue gravi carenze strutturali. I giudici hanno sottolineato che un’impugnazione, per essere valida, deve contenere critiche specifiche e pertinenti alla decisione che si intende contestare, evidenziando vizi di motivazione o violazioni di legge in modo chiaro e argomentato. Un ricorso che si limita a enunciazioni generiche non soddisfa i requisiti previsti dalla legge processuale e, pertanto, non può essere accolto.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche di un Ricorso Generico
La declaratoria di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche dirette per il ricorrente. Oltre a vedere la sua condanna diventare definitiva, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: nel processo penale, la forma è sostanza. Un atto di impugnazione non può essere una semplice lamentela, ma deve essere un elaborato tecnico-giuridico preciso, capace di dialogare criticamente con la decisione impugnata. In caso contrario, il rischio è non solo la conferma della condanna, ma anche l’aggravio di ulteriori spese.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano formulati in modo apodittico (assertivo e non dimostrato) e non si confrontavano con l’iter logico-argomentativo della sentenza impugnata, risultando quindi generici.
Quale reato era alla base della condanna?
La condanna originaria era per il reato di evasione, previsto e punito dall’articolo 385 del codice penale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32447 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32447 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 31/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che il ricorso, proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile;
considerato che i motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen. censurano in modo apodittico il vizio di motivazione e la violazione di legge e non si confrontano con l’iter logico-argomentativo della sentenza impugnata, la quale dà conto degli elementi di fatto e di diritto a base dell’affermazione di responsabilità del ricorrente e forniscono un adeguato e puntuale riscontro a tutte le prospettazioni difensive sollevate con l’atto di appello (cfr. pagina tre della sentenza impugnata);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/5/2024