Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha riaffermato un principio fondamentale del processo penale: per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, i motivi di impugnazione devono essere specifici e criticare puntualmente le argomentazioni della sentenza impugnata. Non è sufficiente riproporre le stesse doglianze già respinte nei precedenti gradi di giudizio. Analizziamo insieme questa decisione per comprendere le sue implicazioni pratiche.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per furto pluriaggravato emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte di Appello. L’imputato, ritenuto colpevole dei reati ascrittigli ai sensi degli articoli 110, 624 e 625 del codice penale, decideva di presentare ricorso per cassazione. La difesa lamentava principalmente una presunta mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione della sentenza d’appello riguardo all’applicazione di alcune circostanze aggravanti.
La Decisione della Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso totalmente inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un controllo preliminare sulla validità stessa dell’atto di impugnazione. Vediamo nel dettaglio le ragioni di questa scelta.
La Genericità dei Motivi di Ricorso
Il primo e principale motivo della declaratoria di inammissibilità risiede nella natura generica del ricorso. I giudici di legittimità hanno osservato che l’imputato si era limitato a riprodurre censure già ampiamente esaminate e motivatamente respinte dalla Corte di Appello. L’atto di impugnazione non conteneva una critica specifica e puntuale delle argomentazioni su cui si fondava la sentenza di secondo grado, violando così il principio di specificità dei motivi di ricorso. La Corte ha richiamato consolidati orientamenti giurisprudenziali, secondo cui l’appello deve contenere un confronto critico con la decisione impugnata, non una mera riproposizione di argomenti già vagliati.
L’Irrilevanza del Secondo Motivo
Il secondo motivo di ricorso è stato giudicato del tutto ‘inconferente’, ovvero non pertinente. L’imputato contestava l’applicazione di un’aggravante (prevista dall’art. 61, n. 2, c.p.) che, in realtà, non era mai stata oggetto di contestazione formale nel corso del processo. Di conseguenza, la doglianza era priva di qualsiasi fondamento e rilevanza ai fini della decisione.
Le Motivazioni della Corte
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su principi procedurali chiari. Un ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge. Per questo, l’atto di impugnazione deve evidenziare vizi specifici della sentenza contestata. Ripetere argomentazioni già disattese, senza spiegare perché la motivazione del giudice d’appello sarebbe errata, rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile. La Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello avesse congruamente motivato l’integrazione delle circostanze aggravanti contestate (art. 625, nn. 2 e 7, c.p.), e il ricorrente non aveva offerto argomenti validi per confutare tale ragionamento.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Sentenza sul Ricorso Inammissibile
Questa ordinanza offre un importante monito per la difesa tecnica. La preparazione di un ricorso per cassazione richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza di secondo grado. È indispensabile individuare le specifiche carenze logico-giuridiche della motivazione e articolarle in motivi puntuali, evitando la semplice riproposizione di questioni di fatto. La declaratoria di inammissibilità comporta non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in tremila euro. Pertanto, un ricorso non adeguatamente strutturato si traduce in un danno economico e nella preclusione di ogni ulteriore possibilità di difesa.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi erano generici. Si limitava a riproporre censure già esaminate e respinte dalla Corte di Appello, senza formulare una critica specifica e puntuale contro le argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Cosa significa che un motivo di ricorso è ‘inconferente’?
Significa che il motivo è irrilevante e non pertinente alla decisione. Nel caso specifico, l’imputato ha contestato un’aggravante che non era mai stata oggetto di contestazione formale, rendendo la sua argomentazione priva di fondamento nel contesto del processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32286 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32286 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 12/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Palermo ha conferm la sentenza del locale Tribunale con cui Scoperto NOME era stato condanna per i reati di cui agli artt. 110, 624, 625, co. 1, n. 2 e 7, cod. pen.
L’imputato ricorre per cassazione contro la prefata sentenza deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’applic delle circostanze aggravanti di cui agli artt. 625, co. 1, n. 2 e 61, co. 1, pen.
Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo riproduce profili di censur adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito (che ha congruamen ritenuto integrate le circostanze aggravanti di cui ai nn. 2 e 7 dell’art. 625 co si vedano le pp.6,7 e 8) e non scanditi da specifica critica delle argomentaz base della sentenza impugnata (sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazion in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, NOME e altri, Rv. 254584; Se U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822); il secondo motivo del tutto inconferente, atteso che l’aggravante di cui all’art. 61 n. 2 cod. pe stata oggetto di contestazione.
Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseg condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle sp processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2024
Il Consigliere estensore
II
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