Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Resistenza a Pubblico Ufficiale
Presentare un ricorso in Cassazione richiede specificità e rigore tecnico. Quando un’impugnazione si rivela una mera ripetizione di argomenti già discussi, il rischio di un ricorso inammissibile è altissimo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ce lo ricorda, confermando una condanna per resistenza a pubblico ufficiale e delineando i criteri di ammissibilità di un ricorso.
I Fatti del Caso
Il procedimento trae origine da una condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. L’imputato, dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello di Messina, decideva di presentare ricorso per Cassazione, contestando l’affermazione della sua responsabilità penale.
L’appellante basava il suo ricorso su una serie di doglianze che, a suo dire, avrebbero dovuto portare all’annullamento della sentenza di secondo grado. Tuttavia, la Suprema Corte ha valutato tali motivi in modo radicalmente diverso.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile
Con l’ordinanza in esame, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità dell’impugnazione stessa. La conseguenza diretta per il ricorrente è la condanna definitiva, oltre al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La chiave della decisione risiede nella ‘genericità’ dei motivi di ricorso. La Corte ha osservato che le doglianze presentate dall’imputato non erano altro che ‘mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate dalla Corte territoriale’. In altre parole, l’appellante si è limitato a ripetere gli stessi argomenti già presentati e respinti in appello, senza però confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione ha sottolineato come la sentenza della Corte d’Appello fosse dotata di un ‘puntuale e logico apparato argomentativo’. I giudici di secondo grado avevano infatti analizzato e confermato la presenza di tutti gli elementi costitutivi del reato, compreso l’elemento psicologico (cioè la volontà e la consapevolezza della condotta). Avevano inoltre escluso, con motivazione adeguata, la sussistenza di cause di giustificazione, come quella prevista dall’art. 393-bis c.p. (reazione a un atto arbitrario del pubblico ufficiale), e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
Poiché il ricorso non ha saputo attaccare specificamente questi punti della motivazione, è stato ritenuto inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul fatto. È un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per essere ammissibile, un ricorso deve contenere censure specifiche, pertinenti e critiche, che mettano in luce vizi di legge o difetti manifesti nel ragionamento del giudice di merito. La semplice riproposizione di argomenti già esaminati e motivatamente respinti equivale a non presentare un vero e proprio motivo di impugnazione, portando inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile e alla definitività della condanna.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e si limitavano a riproporre censure già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi in modo specifico e critico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali elementi aveva già valutato la Corte d’Appello per confermare la condanna?
La Corte d’Appello aveva confermato la presenza di tutti i presupposti del reato contestato, incluso l’elemento psicologico, e aveva motivato adeguatamente sia la carenza dei presupposti della causa di non punibilità per reazione ad atto arbitrario (art. 393-bis c.p.), sia il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32860 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32860 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILAZZO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 11349/24 Corsi
OSSERVA
gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 337
Visti Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che le doglianze con cui si censura l’affermazione di responsabilità pe contestato sono generiche, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure gi dalla Corte territoriale e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argome dal momento che la sentenza sottolinea la presenza dei presupposti richiesti da incriminatrice ivi compreso l’elemento psicologico e la carenza dei presupposti di 393-bis cod. pen. (pag. 4-5);
Considerato, inoltre, che il giudice del gravame ha motivato in maniera adeguata qua mancato riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. (v. pag. 5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 04/07/2024