Ricorso Inammissibile: la Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo una profonda conoscenza del diritto, ma anche una tecnica processuale impeccabile. La recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 32856/2024 ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa condurre a una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguenze economiche significative per il ricorrente. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di formulare un’impugnazione che si confronti criticamente e puntualmente con le motivazioni della sentenza che si intende contestare.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Suprema Corte di Cassazione da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Bologna per il reato di evasione, previsto e punito dall’art. 385 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione di secondo grado, decideva di esperire l’ultimo grado di giudizio, contestando la propria responsabilità penale e la sussistenza dell’elemento soggettivo del reato.
L’Analisi della Corte e il Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminati gli atti, ha rapidamente rilevato una carenza fondamentale nel ricorso. Secondo i giudici, i motivi addotti dal ricorrente erano affetti da ‘genericità’. In particolare, il motivo relativo alla responsabilità e all’elemento soggettivo non faceva altro che richiamare le argomentazioni già esposte nei motivi d’appello. Il ricorrente, in sostanza, non si era ‘misurato affatto con gli apprezzamenti di merito’ che la Corte d’Appello aveva dettagliatamente e logicamente esposto nella sua sentenza.
Questa mancanza di un confronto specifico e critico con il ragionamento del giudice di secondo grado è stata fatale per l’esito del ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione alla base della decisione della Suprema Corte è radicata in un principio cardine del nostro sistema processuale: il principio di specificità dei motivi di ricorso. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione delle doglianze già sollevate in appello. Deve, al contrario, individuare con precisione le criticità, le contraddizioni o gli errori di diritto presenti nella sentenza impugnata, argomentando in modo puntuale il perché quella specifica motivazione sia errata. La Corte ha ritenuto che limitarsi a ‘richiamare i motivi di appello’ senza un’analisi critica della decisione di secondo grado svuota il ricorso della sua funzione, rendendolo un esercizio sterile e, di conseguenza, inammissibile. La Corte d’Appello aveva fornito un ‘puntuale e logico apparato argomentativo’ e il ricorrente aveva l’onere di smontarlo pezzo per pezzo, cosa che non è avvenuta.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche di un Ricorso Generico
Le conclusioni tratte dalla Corte sono nette e severe. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Questo non comporta solo la fine del percorso giudiziario e la definitività della condanna, ma anche conseguenze economiche dirette. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione serve da monito: l’accesso alla giustizia, specialmente in ultimo grado, deve essere esercitato con serietà e rigore tecnico. La presentazione di un ricorso palesemente generico non solo non porta a risultati, ma espone a costi aggiuntivi, sottolineando l’importanza di affidarsi a una difesa tecnica qualificata in grado di articolare impugnazioni efficaci e conformi ai requisiti di legge.
Cosa significa che un ricorso è ‘generico’?
Un ricorso viene definito ‘generico’ quando non critica in modo specifico le argomentazioni della sentenza che si impugna, ma si limita a riproporre le stesse doglianze già presentate nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi con la motivazione del giudice.
Qual è la conseguenza di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta che la Corte non esamini il merito della questione. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso di 3.000 euro, a favore della Cassa delle ammende.
Per quale reato era stato condannato il ricorrente nel caso di specie?
Il ricorrente era stato condannato in secondo grado per il reato di evasione, disciplinato dall’articolo 385 del codice penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32856 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32856 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 11208/24 Marzouki
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il motivo di ricorso, in tema di responsabilità per il reato e sussiste dell’elemento soggettivo, è generico, limitandosi a richiamare i motivi di appello e misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo (v. pag. 2);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/07/2024