Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede non solo una profonda conoscenza del diritto, ma anche una precisa tecnica argomentativa. Quando un ricorso è vago, generico o semplicemente ripetitivo di quanto già discusso, il rischio è una declaratoria di ricorso inammissibile. Con la recente ordinanza n. 8483/2025, la settima sezione penale della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: per contestare una sentenza, non basta dissentire, ma occorre confrontarsi criticamente con le motivazioni dei giudici dei gradi precedenti. Analizziamo insieme questa decisione per comprenderne la portata e le implicazioni pratiche.
Il Contesto Processuale
Il caso trae origine da una condanna emessa in primo grado e confermata dalla Corte d’Appello di Palermo per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali (artt. 337, 582-585 c.p.). L’imputato, non soddisfatto della decisione di secondo grado, ha proposto ricorso per cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna. Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità è stato netto e sfavorevole al ricorrente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione non è entrata nel merito delle accuse, ma si è fermata a un esame preliminare della struttura e del contenuto dell’atto di impugnazione. I giudici hanno rilevato che i motivi presentati dall’imputato erano una mera riproduzione delle stesse doglianze già formulate nell’atto di appello, le quali erano state respinte dalla Corte territoriale con una motivazione ritenuta logica e coerente.
L’Importanza della Specificità nel Ricorso: Le Motivazioni
Le motivazioni della Corte di Cassazione sono il fulcro della decisione e offrono una chiara lezione sulla tecnica redazionale dei ricorsi. La Corte ha evidenziato come il ricorrente si sia limitato a contestare in termini ‘aspecifici’ le conclusioni dei giudici di merito, senza un reale confronto critico.
La Ripetizione dei Motivi d’Appello
Il vizio principale del ricorso risiedeva nella sua natura ripetitiva. Invece di attaccare specificamente i passaggi argomentativi della sentenza d’appello che avevano portato alla conferma della condanna, la difesa ha semplicemente riproposto le stesse argomentazioni. Questo approccio, secondo la giurisprudenza consolidata richiamata nell’ordinanza (ex multis, Sez. 2, n. 27816 del 2019), trasforma il ricorso per cassazione in un tentativo inammissibile di ottenere un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Il Principio di Diritto Affermato
La Corte ribadisce che il ricorso è inammissibile quando non si confronta criticamente con le ragioni della decisione impugnata, ma si limita a lamentare in maniera generica e assertiva una presunta carenza o illogicità della motivazione. È necessario, invece, individuare il punto debole del ragionamento del giudice precedente e dimostrare, attraverso argomentazioni giuridiche precise, perché tale ragionamento sarebbe errato.
Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile: Le Conclusioni
Le conclusioni della Corte non lasciano spazio a dubbi. La declaratoria di inammissibilità comporta non solo l’impossibilità di esaminare il merito della questione, ma anche conseguenze economiche dirette per il ricorrente. In questo caso, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione serve da monito: la redazione di un ricorso per cassazione è un’attività che richiede massima precisione e specificità. Un ricorso generico non è solo inefficace, ma può anche risultare economicamente svantaggioso per l’assistito.
Quando un ricorso per cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso per cassazione è considerato inammissibile quando, come nel caso di specie, si limita a riproporre gli stessi motivi già presentati e respinti nel precedente grado di giudizio, senza confrontarsi criticamente e specificamente con le argomentazioni della sentenza impugnata.
È sufficiente lamentare una generica illogicità della motivazione per ottenere l’annullamento di una sentenza?
No, non è sufficiente. La Corte di Cassazione ha stabilito che limitarsi a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione in maniera generica e assertiva, senza un confronto critico con il provvedimento impugnato, rende il ricorso inammissibile.
Quali sono le conseguenze per chi propone un ricorso dichiarato inammissibile?
Chi propone un ricorso dichiarato inammissibile viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8483 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8483 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a PARTINICO il 07/11/1977
avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Ferrara Agostino; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Rilevato che i motivi dedotti nel ricorso – relativo alla conferma in appello della condanna per i delitti di cui agli artt. 337 e 582-585 cod. pen. – risultano inammissibili, atteso che la sentenza impugnata ha, con motivazione non illogica, rigettato le doglianze formulate nell’atto di appello rilevando che dagli utilizzati in primo grado, in sede di giudizio abbreviato, emergeva la sussistenza dei fatti contestati e la responsabilità dell’imputato e che nel ricorso ci si limita a contestare, in termini aspecifici, le conclusioni dei Giudici di merito. Questa Corte di legittimità ha più volte ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica e assertiva, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (ex multis, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME);
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07/02/2025