Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione non è una mera formalità, ma un atto che richiede precisione e rigore argomentativo. Quando un ricorso è vago o ripetitivo, il rischio è una dichiarazione di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come la genericità dei motivi possa condurre a questo esito, chiudendo definitivamente le porte a un ulteriore esame del caso.
I Fatti del Caso: La Condanna per Evasione
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di evasione, previsto dall’art. 385 del codice penale. Dopo la conferma della sentenza da parte della Corte d’Appello, l’imputato decideva di rivolgersi alla Corte di Cassazione, ultimo grado di giudizio, nel tentativo di ottenere un annullamento della condanna o una mitigazione della pena.
Tuttavia, l’esito del giudizio di legittimità non è stato quello sperato, proprio a causa della modalità con cui sono stati formulati i motivi di ricorso.
L’Analisi della Corte e il ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato attentamente i motivi presentati dalla difesa, giungendo a una conclusione netta: il ricorso era inammissibile in ogni sua parte. Vediamo perché.
Motivi Generici sulla Responsabilità
Il primo motivo, relativo alla responsabilità penale per il reato contestato, è stato liquidato come “generico”. La Corte ha sottolineato che la difesa si era limitata a richiamare le argomentazioni già esposte in appello, senza però “misurarsi affatto” con le precise e logiche motivazioni con cui i giudici di secondo grado le avevano respinte. In pratica, non è sufficiente ripetere ciò che è già stato detto; è necessario attaccare specificamente il ragionamento della sentenza che si impugna.
Ripetitività sulla Non Punibilità ex art. 131-bis c.p.
Un destino simile è toccato al secondo motivo, con cui si chiedeva l’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Anche in questo caso, la Cassazione ha ravvisato una mera riproduzione di censure già “adeguatamente vagliate e disattese” dalla Corte d’Appello. Il ricorso non offriva nuovi spunti o critiche puntuali alla decisione precedente, risultando così privo della specificità richiesta.
Mancanza di Specificità su Attenuanti e Sanzione
Infine, anche le doglianze relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche e all’eccessività della pena sono state giudicate prive di specificità. L’imputato non aveva confrontato le proprie richieste con i criteri puntualmente esposti dai giudici di merito per giustificare la loro decisione. Di fronte a una motivazione chiara, il ricorrente ha l’onere di dimostrare perché quella motivazione sia errata in punto di diritto, non solo di esprimere il proprio dissenso.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Corte si fonda su un principio cardine del processo penale di legittimità: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Il suo scopo è controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Per questo, i motivi devono essere specifici, indicando con precisione le parti del provvedimento che si contestano e le ragioni giuridiche di tale contestazione. Un ricorso che si limita a riproporre le stesse questioni già decise, senza un confronto critico con la sentenza d’appello, è un atto non idoneo a innescare il controllo di legittimità e viene quindi sanzionato con l’inammissibilità.
Conclusioni
L’ordinanza in commento ribadisce una lezione fondamentale per chiunque si approcci al giudizio di Cassazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, non basta avere delle ragioni, ma è cruciale saperle esporre in modo tecnicamente corretto. È indispensabile un’analisi critica e puntuale della sentenza impugnata, evidenziandone vizi logici o errori di diritto. In assenza di questo sforzo argomentativo, il ricorso è destinato al fallimento, con l’ulteriore aggravio per il ricorrente di dover pagare le spese processuali e una sanzione a favore della Cassa delle ammende.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando non rispetta i requisiti di legge, in particolare se i motivi sono generici e si limitano a ripetere argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di giudizio precedenti, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è “generico”?
Significa che l’argomentazione non è sufficientemente dettagliata e non individua specifici errori di diritto o vizi logici nella sentenza che si contesta. Si tratta, in sostanza, di una critica vaga che non permette alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio controllo di legittimità.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
La conseguenza principale è che la Corte non esamina il merito del caso, confermando di fatto la sentenza impugnata. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, nel caso specifico pari a tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32844 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32844 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 04/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PAOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. NUMERO_DOCUMENTO/24 NOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, in tema di responsabilità per il reato, è gener limitandosi a richiamare i motivi di appello e non misurandosi affatto con gli apprezzamenti merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo (v. pag. 1);
Ritenuto che il secondo motivo di impugnazione, avente ad oggetto l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argo giuridici dal giudice di merito (v. pag. 1);
Ritenuto infine che anche le residue doglianze relative alla negata concessione delle attenuanti generiche e alla mancata disapplicazione della recidiva – e di conseguenza all’eccessività del trattamento sanzionatorio – sono prive di specificità in quanto no confrontano con la puntuale esposizione dei criteri adottati dai giudici del merito;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/07/2024