Ricorso Inammissibile: La Cassazione Conferma la Condanna per Furto Aggravato
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e un confronto critico con la sentenza che si intende impugnare. Quando ciò non avviene, il risultato è un ricorso inammissibile, come stabilito da una recente ordinanza della Suprema Corte. Il caso in esame offre uno spunto fondamentale per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso e le conseguenze di una sua formulazione generica, che porta non solo alla conferma della condanna ma anche a ulteriori sanzioni economiche.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di due individui per il reato di furto aggravato. Uno dei due era stato inoltre condannato per un ulteriore episodio di furto pluriaggravato e per violenza privata. In secondo grado, la Corte d’Appello aveva parzialmente riformato la sentenza: pur confermando la responsabilità per i furti, aveva dichiarato il non doversi procedere per la violenza privata a causa del difetto di querela da parte della persona offesa, rideterminando la pena per l’imputato coinvolto.
Non soddisfatti della decisione, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione, lamentando vizi di motivazione e violazione di legge nella valutazione delle prove da parte dei giudici di merito.
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato i ricorsi e li ha dichiarati entrambi inammissibili. La ragione di tale drastica decisione risiede nella natura delle doglianze presentate. I giudici supremi hanno sottolineato come le argomentazioni dei ricorrenti fossero del tutto generiche. Invece di contestare punto per punto il ragionamento logico-giuridico della Corte d’Appello, i ricorsi si limitavano a presentare deduzioni astratte e prive di un reale confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Questo vizio procedurale ha reso il ricorso inammissibile e ha precluso ogni possibilità di esame nel merito.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nel concetto di specificità dei motivi di ricorso. La Corte ha evidenziato come la sentenza d’appello avesse chiaramente e dettagliatamente illustrato gli elementi probatori a fondamento della condanna. I ricorrenti, nelle loro difese, non hanno contestato tali elementi in modo specifico, né hanno spiegato perché il ragionamento dei giudici di secondo grado fosse errato. Si sono limitati a riproporre le proprie tesi in modo generico, senza dimostrare l’illogicità o la contraddittorietà della motivazione della Corte territoriale.
La legge processuale, infatti, non consente di utilizzare il ricorso di legittimità come un terzo grado di giudizio nel merito, dove rivalutare liberamente le prove. L’appello in Cassazione serve a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione, non a sostituire la valutazione del giudice di merito con quella della parte. L’assenza di un confronto critico e puntuale con la decisione impugnata rende le doglianze mere affermazioni di principio, e come tali, inammissibili.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso, per essere ammissibile, deve essere specifico e non generico. Chi impugna una sentenza ha l’onere di individuare con precisione i punti della decisione che ritiene errati e di sviluppare una critica argomentata, confrontandosi direttamente con le motivazioni del giudice. In caso contrario, il ricorso verrà dichiarato inammissibile, con la conseguenza che la condanna diventerà definitiva e il ricorrente sarà tenuto al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto nel caso di specie.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se manca dei requisiti previsti dalla legge, come nel caso in cui i motivi siano ‘generici’, cioè non critichino in modo specifico e puntuale il ragionamento giuridico della sentenza che si sta impugnando.
Cosa significa che le doglianze sono ‘generiche’?
Significa che le lamentele o i motivi di ricorso sono vaghi, astratti e non si confrontano direttamente con la ‘ratio decidendi’ (il ragionamento fondamentale) della decisione impugnata. In pratica, non spiegano perché il giudice precedente avrebbe sbagliato, ma si limitano a riproporre tesi difensive già respinte.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Le conseguenze sono tre: il ricorso non viene esaminato nel merito, la sentenza di condanna precedente diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32753 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32753 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA NOME (CUI: 03RM6XG) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/09/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME e NOME COGNOME ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona, che, dichiarando di non doversi procedere per il delitto di violenza privata contestato al NOME (capo c) perché l’azione penale non doveva essere proseguita per difetto di querela e rideterminando nei confronti del medesimo NOME la pena, ha confermato nel resto la pronuncia del giudice di prime cure, con la quale gli imputati erano stati ritenuti responsabili entrambi del delitto di furto aggravato ed il solo NOME anche per altro episodio di furto pluriaggravato;
Considerato che le doglianze oggetto di ricorso, con le quali i ricorrenti denunziano vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla valutazione del quadro probatorio, non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché generiche, in quanto affidate a deduzioni prive di confronto con la ratio decidendi della statuizione impugnata (nello specifico, la Corte di merito, a pag. 6 e 7, ben chiariva quali fossero gli elementi probatori posti a fondamento della ritenuta una responsabilità penale dei ricorrenti);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 08/05/2024.