Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Nel complesso mondo della procedura penale, l’atto di impugnazione rappresenta uno strumento fondamentale di garanzia. Tuttavia, per essere efficace, deve rispettare requisiti precisi. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci ricorda una lezione cruciale: un ricorso inammissibile è la conseguenza diretta di motivi generici e ripetitivi. Analizziamo come la mancanza di specificità possa compromettere irrimediabilmente le possibilità di successo di un appello.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente sollevava due questioni principali. In primo luogo, lamentava un vizio di motivazione per la presunta mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche (previste dall’art. 62-bis del codice penale). In secondo luogo, contestava sia un vizio di motivazione sia una violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (disciplinata dall’art. 131-bis del codice penale).
La Decisione della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i motivi presentati e ha concluso per una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questa decisione non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un livello preliminare, quello dei requisiti di ammissibilità dell’impugnazione. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione pecuniaria tipica in caso di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Respinto?
La decisione della Corte si fonda su un’analisi attenta dei motivi di ricorso, giudicati deficitari sotto diversi profili. Esaminiamo nel dettaglio le ragioni che hanno portato a questa conclusione.
Carenza di Interesse e Infondatezza del Primo Motivo
Riguardo alla presunta mancata applicazione delle attenuanti generiche, la Corte ha rilevato una duplice criticità. In primo luogo, il motivo era connotato da una “carenza di interesse”, poiché, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, il giudice di merito aveva effettivamente applicato le attenuanti. Tuttavia, le aveva considerate equivalenti all’aggravante contestata (ex art. 61, n. 5 c.p.), neutralizzandone di fatto l’effetto. Il motivo, quindi, si basava su un presupposto errato, rendendolo manifestamente infondato.
Genericità e Aspecificità del Secondo Motivo: Un Errore Fatale
Il vero cuore della decisione risiede nella valutazione del secondo motivo di ricorso. La Corte ha bollato come “aspecifici” sia questo motivo che, per estensione, il primo. Il ricorrente, infatti, si era limitato a riprodurre le stesse censure già presentate nel giudizio d’appello, senza confrontarsi criticamente con le argomentazioni esposte dalla Corte territoriale per rigettarle.
La Suprema Corte ha sottolineato che l’atto di impugnazione non può essere una mera riproposizione di doglianze precedenti. Deve, al contrario, contenere una critica puntuale e specifica della decisione impugnata, evidenziando gli errori logici o giuridici in cui il giudice sarebbe incorso. In questo caso, il ricorso non confutava le “congrue argomentazioni giuridiche” della Corte d’Appello, ma si limitava ad aggiungere “frasi incidentali contenenti contestazioni meramente assertive e anapodittiche”.
Inoltre, il ricorso è stato giudicato generico anche per indeterminatezza ai sensi dell’art. 581, comma 1, lett. c), del codice di procedura penale, poiché non indicava gli elementi specifici a sostegno della censura, impedendo di fatto al giudice di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza offre un monito fondamentale per chiunque si appresti a redigere un atto di impugnazione. Per evitare una pronuncia di ricorso inammissibile, è essenziale che i motivi siano specifici, pertinenti e critici rispetto alla decisione che si contesta. Non è sufficiente ripetere argomenti già spesi; è necessario “dialogare” con la sentenza impugnata, smontandone il ragionamento punto per punto. Un ricorso che non rispetta questi canoni non solo è destinato al fallimento, ma espone il ricorrente a conseguenze economiche negative, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione alla Cassa delle ammende.
Quando un ricorso in Cassazione rischia di essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile quando è privo dei requisiti di legge, ad esempio se i motivi sono manifestamente infondati, basati su presupposti errati, oppure se sono generici, aspecifici e si limitano a riprodurre censure già dedotte nei precedenti gradi di giudizio senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che un motivo di ricorso è aspecifico?
Un motivo è ‘aspecifico’ quando non contiene una critica puntuale e argomentata contro la decisione del giudice precedente. In pratica, è un motivo vago che non spiega chiaramente perché la sentenza sarebbe sbagliata, limitandosi a ripetere argomenti generici o già esposti, senza confutare le specifiche ragioni fornite dal giudice nella sua motivazione.
È sufficiente riproporre in Cassazione le stesse argomentazioni dell’appello?
No, non è sufficiente. Come chiarito dall’ordinanza, la mera riproduzione delle censure già dedotte in appello rende il ricorso aspecifico e quindi inammissibile. Il ricorso per Cassazione deve contenere una critica mirata alla sentenza di secondo grado, evidenziandone gli errori di diritto o i vizi di motivazione, e non può essere una semplice fotocopia dell’atto d’appello.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36414 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36414 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Marsala il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/11/2023 della Corte d’appello di Reggio Calabria dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che il primo motivo di ricorso è connotato da carenza di interesse da parte dell’odierno ricorrente, oltre che da manifesta infondatezza, là dove contesta vizio di motivazione in relazione a una asserita mancata applicazione delle circostanze attenuanti ex art. 62 -bis cod. pen., dal momento che, invero, è da ritenersi confermato da parte della Corte territoriale quanto statuito sul punto dal giudice di prime cure, che – contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente ha applicato le suddette circostanze ritenendole, tuttavia, equivalenti rispetto alla contestata aggravante ex art. 61, primo comma, n. 5), cod. pen.;
osservato che il medesimo motivo di ricorso, unitamente al secondo, lamentando, rispettivamente, vizio di motivazione e vizio di violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen., risultano entrambi aspecifici, perché riproduttivi di censure già dedotte in appello (al più con l’aggiunta di frasi incidentali contenenti contestazion meramente assertive e anapodittiche della correttezza della sentenza impugnata),
senza prendere in considerazione, per confutarle, le congrue argomentazioni giuridiche in virtù delle quali la Corte territoriale non ha ritenuto sussistent presupposti per l’operatività della particolare tenuità del fatto e, dunque, per i medesimo motivo, l’ha esclusa (si veda, in particolare, la pag. 4 della sentenza impugnata);
che, inoltre, il secondo motivo di ricorso risulta anche generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 10 settembre 2024.