Ricorso Inammissibile: Conseguenze e Requisiti di Specificità secondo la Cassazione
Presentare un appello in un processo penale è un diritto fondamentale, ma deve essere esercitato nel rispetto di precise regole formali. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci ricorda che un ricorso inammissibile non solo non viene esaminato nel merito, ma può anche comportare significative sanzioni economiche. Vediamo nel dettaglio il caso e i principi affermati dai giudici.
I Fatti del Processo: dai Reati Fallimentari al Ricorso
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna per reati fallimentari, confermata dalla Corte di Appello. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza:
1. La violazione di norme processuali, sostenendo di non aver mai avuto conoscenza del processo a suo carico.
2. Un vizio di motivazione della sentenza d’appello, criticando le ragioni che avevano portato al rigetto del suo gravame.
La Corte Suprema, tuttavia, ha ritenuto entrambi i motivi non meritevoli di accoglimento, dichiarando il ricorso totalmente inammissibile.
L’Analisi della Cassazione: Perché il ricorso è inammissibile?
La decisione della Corte si fonda su un concetto cardine della procedura penale: il principio di specificità dei motivi di impugnazione. Vediamo come questo principio è stato applicato ai due motivi presentati dal ricorrente.
Il Primo Motivo: L’Assertività Non Basta
Riguardo alla presunta mancata conoscenza del processo, la Cassazione ha bollato il motivo come “patentemente generico”. L’imputato si è limitato a un’affermazione puramente assertiva, senza fornire alcun elemento concreto o prova processuale a sostegno della sua tesi. La legge, e la giurisprudenza costante, impongono a chi lamenta un vizio di indicare specificamente gli atti e i fatti da cui tale vizio deriverebbe. In assenza di questa specificazione, la doglianza diventa un’affermazione vuota, che il giudice non può esaminare.
Il Secondo Motivo: La Critica Deve Essere Mirata
Anche il secondo motivo, relativo al vizio di motivazione, è stato giudicato generico e indeterminato. Il ricorrente non ha rispettato i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, che impone di indicare con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta. Non è sufficiente contestare genericamente la motivazione; è necessario individuare i passaggi illogici o carenti e spiegare perché lo sono, permettendo così al giudice dell’impugnazione di esercitare un controllo mirato.
Le Motivazioni Giuridiche dietro un ricorso inammissibile
La Corte ha ribadito che la genericità rende il ricorso inammissibile perché impedisce al giudice di comprendere il nucleo della critica e di esercitare il proprio sindacato. Questa regola non è un mero formalismo, ma una garanzia di efficienza e serietà del processo giudiziario.
La conseguenza diretta dell’inammissibilità, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ma non è tutto. La Corte ha ravvisato nel caso di specie “profili di colpa”, dovuti all'”evidente inammissibilità dell’impugnazione”. Questa colpa consiste nell’aver attivato la macchina della giustizia con un ricorso palesemente privo dei requisiti minimi di legge. Per tale ragione, oltre alle spese, è stata inflitta una sanzione pecuniaria di 3.000 euro da versare alla Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: un Monito alla Specificità e alla Responsabilità
Questa ordinanza è un chiaro monito: impugnare una sentenza è un’attività che richiede rigore, precisione e responsabilità. Le affermazioni generiche e non supportate da elementi specifici non solo non portano ad alcun risultato utile, ma espongono il ricorrente a conseguenze economiche rilevanti. La specificità dei motivi non è un orpello burocratico, ma l’essenza stessa del diritto di difesa, che deve essere esercitato in modo consapevole per essere efficace. La decisione sottolinea come la negligenza nella formulazione di un atto di impugnazione possa essere sanzionata, a tutela della funzionalità del sistema giudiziario.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti fondamentali previsti dalla legge, come nel caso specifico, in cui i motivi erano formulati in modo generico e assertivo, senza fornire gli elementi di fatto e di diritto necessari a sostenere le critiche mosse alla sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Se la Corte rileva anche una colpa nell’aver presentato un ricorso palesemente infondato, può aggiungere la condanna al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata di 3.000 euro.
Cosa si intende per ‘principio di specificità’ dei motivi di ricorso?
Significa che chi impugna una sentenza non può limitarsi a una critica generica, ma deve indicare in modo chiaro e preciso quali parti del provvedimento contesta, le norme di legge che ritiene violate e gli elementi specifici (atti, documenti, testimonianze) che supportano la sua tesi, per consentire al giudice di effettuare una valutazione puntuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 37672 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 37672 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per il delitti di cui agli artt. 110, 216, comma 1, n. 1, 223, com 1, Legge Fallimentare;
considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denuncia, la violaz di norme processuali poste a pena di nullità, assumendo che l’imputato non abbia avuto conoscenza del processo, è patentemente generico poiché contiene la predetta allegazione in termini del tutt assertivi, senza specifica allegazione del fatto processuale, ossia non ha soddisfatto l’oner specifica indicazione degli elementi dai quali dipende la sussistenza del vizio dedotto (cfr. Sez. 36612 del 19/11/2020, COGNOME Rv. 280121 – 01; Sez. 1, n. 34351 del 11/05/2005, NOME, Rv. 232508 – 01), il che esime da ogni ulteriore considerazione;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si denuncia il vizio di motivazi in relazione alle ragioni poste a sostegno del rigetto del gravame, è generico per indeterminatez perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in qua indica in alcun modo gli elementi alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/07/2024.