Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità nell’Appello Penale
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale della procedura penale: la precisione è tutto. Quando si impugna una sentenza, non basta un generico dissenso; è necessario articolare critiche specifiche e dettagliate. In caso contrario, il rischio è una declaratoria di ricorso inammissibile, con conseguente condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. Analizziamo questa decisione per capire perché la specificità dei motivi di appello è un requisito non negoziabile.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Torino per il reato di tentata rapina. L’imputato, ritenendo ingiusta la decisione, ha presentato ricorso per Cassazione, basando la sua difesa su un unico motivo: la richiesta di proscioglimento per insufficienza di elementi di prova a sostegno della sua responsabilità penale, ai sensi dell’art. 129 del codice di procedura penale.
La Decisione della Corte di Cassazione: il ricorso inammissibile
La Suprema Corte, senza entrare nel merito della questione sulla colpevolezza o innocenza dell’imputato, ha troncato il processo sul nascere, dichiarando il ricorso inammissibile. La ragione di tale drastica decisione non risiede in una valutazione delle prove, ma in un vizio puramente procedurale dell’atto di impugnazione stesso. Secondo i giudici, il ricorso era affetto da “genericità per indeterminatezza”, in quanto non rispettava i requisiti imposti dalla legge.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Deve Essere Specifico?
La Corte ha fondato la sua decisione sull’art. 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma stabilisce che l’atto di impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a lamentare una presunta carenza probatoria senza però confrontarsi analiticamente con la motivazione della sentenza di secondo grado, che la Cassazione ha definito “logicamente corretta”.
In altre parole, l’imputato non ha indicato con la necessaria precisione e specificità quali fossero gli errori logici o giuridici nel ragionamento dei giudici d’appello. Non ha evidenziato le presunte lacune probatorie o le errate interpretazioni che avrebbero dovuto portare a una conclusione diversa. Questa mancanza ha impedito alla Corte di Cassazione di esercitare il proprio ruolo di controllo sulla legittimità della decisione, rendendo l’impugnazione un mero atto di dissenso generico e, pertanto, inefficace. Il giudice dell’impugnazione, per poter decidere, deve essere messo in condizione di individuare esattamente i rilievi mossi alla sentenza precedente.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza è un monito importante per tutti gli operatori del diritto. La preparazione di un atto di impugnazione richiede un lavoro meticoloso di analisi della sentenza che si intende contestare. Non è sufficiente affermare che la decisione sia sbagliata; è indispensabile smontare il ragionamento del giudice pezzo per pezzo, indicando con precisione dove e perché ha errato. Un ricorso inammissibile non solo chiude definitivamente la porta a una possibile riforma della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche significative per il cliente, che viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in tremila euro. La forma, nel diritto processuale, è sostanza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato, in quanto non indicava con la necessaria precisione e specificità gli elementi a base della critica mossa alla sentenza impugnata, violando i requisiti dell’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Cosa lamentava il ricorrente nel suo unico motivo di appello?
Il ricorrente lamentava la mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. per insussistenza di sufficienti elementi idonei a fondare un giudizio di responsabilità per il reato di tentata rapina.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36415 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36415 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE), nato a Ivrea il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2024 della Corte d’appello di Torino
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si lamenta la mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. in favore dell’odierno ricorrente per insussistenza di sufficienti elementi idonei a fondare i giudizio di responsabilità per il reato di tentata rapina a lui ascritto, no consentito dalla legge, essendo generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica con la necessaria precisione e specificità gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa ammende.
Così deciso in Roma, in data 10 settembre 2024.