Ricorso inammissibile: quando la genericità costa cara
Un ricorso inammissibile rappresenta una delle insidie più comuni nel processo penale. Un’ordinanza recente della Corte di Cassazione ci offre un’occasione preziosa per analizzare i requisiti di specificità che ogni atto di impugnazione deve possedere per superare il vaglio di ammissibilità. La decisione in esame chiarisce che una critica generica e non circostanziata alla sentenza di secondo grado non è sufficiente per avviare un giudizio di legittimità, con conseguenze significative per l’imputato.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato alla Corte di Cassazione da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello per il reato di truffa. La difesa dell’imputato ha tentato di contestare la sentenza di condanna, lamentando vizi di legge e di motivazione in merito all’affermazione della sua responsabilità penale. Tuttavia, l’atto di impugnazione non è riuscito a superare la prima valutazione della Suprema Corte, quella relativa alla sua ammissibilità.
La Decisione della Corte: focus sul ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione di tale decisione non risiede nel merito delle accuse, ma in un vizio formale e sostanziale dell’atto di impugnazione stesso. Secondo i giudici, il ricorso era caratterizzato da una genericità tale da non rispettare i requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale.
La violazione del principio di specificità dei motivi
La norma citata impone che l’atto di impugnazione contenga, a pena di inammissibilità, l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. L’obiettivo è consentire al giudice dell’impugnazione di comprendere esattamente quali parti della decisione precedente sono contestate e perché. Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a una censura generica, senza confrontarsi puntualmente con la motivazione logica e corretta della sentenza della Corte d’Appello.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha ribadito un principio consolidato nella sua giurisprudenza: la funzione tipica dell’impugnazione è quella di una critica argomentata e specifica. Non basta esprimere un dissenso generico; è indispensabile un confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento che si contesta. L’atto di ricorso deve indicare con precisione le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che fondano il dissenso. In assenza di questo confronto critico, il giudice non è in grado di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato.
Richiamando una precedente sentenza (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013), la Corte ha sottolineato che il contenuto essenziale dell’impugnazione è proprio questo confronto diretto e specifico. Nel caso in esame, la Corte territoriale aveva, secondo i giudici di legittimità, adeguatamente spiegato con argomentazioni congrue e logiche gli elementi di fatto e le prove che fondavano la responsabilità penale dell’imputato. Il ricorso, al contrario, non è riuscito a scalfire questa struttura motivazionale, rimanendo su un piano di contestazione astratta e, per questo, inefficace.
Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di inammissibilità ha comportato non solo la fine del processo, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione è un’attività tecnica che non ammette superficialità. Per evitare un esito di ricorso inammissibile, è fondamentale che la difesa analizzi minuziosamente la sentenza impugnata e costruisca motivi di ricorso specifici, capaci di evidenziare le presunte lacune o errori logico-giuridici della decisione, pena l’impossibilità di far valere le proprie ragioni nel merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e indeterminati. Non indicavano specificamente gli elementi di diritto e di fatto a sostegno della critica, mancando di un confronto puntuale con le argomentazioni della sentenza impugnata, come richiesto dall’art. 581 cod. proc. pen.
Qual è la funzione principale di un atto di impugnazione secondo la Corte?
Secondo la Corte, la funzione tipica dell’impugnazione è quella di una critica argomentata avverso il provvedimento che si contesta. Tale critica deve realizzarsi attraverso motivi che indichino specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, permettendo un confronto diretto con la decisione impugnata.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39057 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39057 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di legge e di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il reato di truffa ascritto all’odierno ricorrente, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., in quanto, fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
che, a tal proposito, deve essere ribadito il principio secondo cui: «la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce e che tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (in base a quanto disposto dagli artt. 581 e 591, cod. proc. pen.), debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta; contenuto essenziale dell’atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilnnente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (così, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584);
che, nel caso di specie, contrariamente a quanto genericamente contestato dalla difesa, la Corte territoriale ha esplicato, con congrue e logiche argomentazioni giuridiche, quali sono gli elementi di fatto e le risultanze probatorie posti a fondamento della dichiarazione di responsabilità dell’odierno ricorrente (come emerge dalle pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 Settembre 2024 Il Consigliere estensore