Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi in Cassazione, sottolineando come la mancanza di specificità possa portare a una declaratoria di ricorso inammissibile. Con la pronuncia n. 39051/2024, la Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’atto di impugnazione deve contenere una critica argomentata e puntuale della decisione che si intende contestare, non potendosi limitare a una semplice riproposizione delle difese già svolte.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un procedimento penale che ha visto un imputato condannato per il delitto di ricettazione. A seguito della sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Roma, la difesa presentava ricorso per cassazione. L’unico motivo di doglianza sollevato riguardava la presunta erronea applicazione della legge, in particolare la mancata concessione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis del codice penale.
L’imputato, attraverso il suo legale, lamentava che i giudici di merito non avessero correttamente valutato la lieve entità del danno e le circostanze del fatto, elementi che, a suo dire, avrebbero dovuto condurre a un proscioglimento per la speciale causa di non punibilità.
La Decisione della Corte e il concetto di ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, esaminato il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. La decisione non è entrata nel merito della questione (ovvero, se l’articolo 131-bis fosse o meno applicabile al caso di specie), ma si è fermata a un vaglio preliminare di ammissibilità.
I giudici hanno rilevato che i motivi presentati dalla difesa non erano altro che una ‘pedissequa reiterazione’ delle argomentazioni già avanzate e motivatamente respinte dalla Corte d’Appello. In altre parole, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse censure, senza confrontarsi criticamente con le specifiche ragioni esposte nella sentenza impugnata.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato che un ricorso per cassazione, per essere considerato ‘specifico’ come richiesto dalla legge, deve assolvere a una funzione ben precisa: quella di una critica argomentata avverso il provvedimento contestato. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso o ripetere le proprie tesi. È necessario, invece, individuare con precisione i punti della motivazione della sentenza precedente che si ritengono errati e spiegare, con argomenti giuridici pertinenti, le ragioni di tale presunto errore.
Nel caso di specie, il ricorso è stato giudicato meramente ‘apparente’, in quanto, pur essendo formalmente presentato, era sostanzialmente vuoto di contenuti critici e specifici. La mancata confutazione delle argomentazioni della Corte d’Appello ha reso l’impugnazione inidonea a innescare un reale controllo di legittimità, portando inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Le conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono significative. Essa funge da monito per la difesa: l’appello in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge. Per questo, la redazione del ricorso richiede un’analisi approfondita e critica della sentenza impugnata. La semplice riproposizione di motivi già esaminati e rigettati non solo è inutile, ma comporta conseguenze negative per il ricorrente. Infatti, la declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti minimi di legge.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti essenziali previsti dalla legge. Nel caso specifico, perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di quelli già respinti nel precedente grado di giudizio, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa si intende per ‘pedissequa reiterazione’ dei motivi di ricorso?
Si intende la ripetizione letterale e acritica di argomentazioni già formulate in appello, senza confrontarsi con le motivazioni con cui il giudice precedente le aveva respinte. Un ricorso così formulato è considerato ‘apparente’ e non specifico.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39051 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39051 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, osservato che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il delitto dí ricettazione lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131bis cod. pen. non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 3 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente