Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza dei Motivi Specifici
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente dissentire dalla decisione del giudice; è fondamentale articolare le proprie ragioni in modo preciso e pertinente. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare dalla genericità dei motivi presentati. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i requisiti di specificità richiesti dalla legge e le conseguenze del non rispettarli.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato in Corte d’Appello per il reato di appropriazione indebita, previsto dall’articolo 646 del codice penale. L’imputato, ritenendo ingiusta la sentenza di secondo grado, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, per far valere le proprie ragioni.
L’oggetto del contendere, tuttavia, non verteva tanto sul merito della vicenda quanto sulla modalità con cui il ricorso è stato redatto e presentato.
La Decisione della Corte di Cassazione
Con una sintetica ma incisiva ordinanza, la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o innocenza dell’imputato, ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che l’atto di impugnazione non possedeva i requisiti minimi per poter essere esaminato.
Di conseguenza, la condanna della Corte d’Appello è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La chiave della decisione risiede nel concetto di “genericità” del motivo di ricorso. La Corte ha osservato che l’unico motivo presentato dall’imputato era vago e non specifico. Invece di contestare puntualmente il ragionamento logico-giuridico seguito dai giudici d’appello, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già discusse e ritenute infondate nel precedente grado di giudizio.
Secondo i giudici di legittimità, un ricorso è specifico solo quando instaura un dialogo critico con la sentenza impugnata, evidenziandone gli errori, le omissioni o i vizi logici. Al contrario, un atto che si limita a ripetere le proprie tesi senza confrontarsi con le motivazioni del giudice è considerato generico. Questa mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione e quelle dell’impugnazione porta, ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale, a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’onere della specificità dei motivi di impugnazione. Per avere una possibilità di successo, un ricorso non può essere una mera riproposizione di difese già svolte. Deve, invece, essere un’analisi critica e mirata della sentenza che si intende contestare, individuando con precisione i punti deboli della motivazione e argomentando in modo pertinente.
La decisione serve da monito: un approccio superficiale o ripetitivo alla redazione di un atto di impugnazione non solo ne compromette l’efficacia, ma espone il ricorrente a sicure conseguenze economiche, come la condanna alle spese e al pagamento di una sanzione pecuniaria.
In quali casi un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile, come nel caso di specie, quando i motivi presentati sono generici, ovvero non contestano specificamente le argomentazioni della sentenza impugnata ma si limitano a riproporre le stesse ragioni già discusse e respinte in precedenza.
Cosa si intende per ‘mancanza di specificità’ di un motivo di ricorso?
Per mancanza di specificità si intende l’assenza di una correlazione diretta tra le ragioni esposte nella decisione che si contesta e quelle poste a fondamento del ricorso. In pratica, l’atto di appello non ‘dialoga’ con la sentenza, ma espone argomenti slegati da essa.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La parte che ha proposto il ricorso inammissibile viene condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso esaminato è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39045 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39045 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui all’ar 646 cod. pen., è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024
Il Consigliere Estensore
Il Presidente