Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39025 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39025 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a FRATTAMINORE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a FRATTAMAGGIORE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letti i ricorsi di COGNOME NOME e di COGNOME NOME, considerato che entrambi i motivi di ricorso del COGNOME, con cui si deduce violazione di legge per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e della lieve entità del fatto, non sono co perché si risolvono nella pedissequa reiterazione dei motivi già dedotti in app e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi conside non specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la ti funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicita ragioni del suo convincimento in ordine al mancato riconoscimento dell circostanza attenuante del risarcimento del danno ed i motivi per cui il fatt pure nella forma tentata, non può essere considerato lieve (si vedano le pagin e 3 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridi ritenuto che il primo motivo di ricorso del COGNOME, relativo al mancat riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generich sull’aggravante contestata, è innanzitutto generico per indeterminatezza, per privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed eserci il proprio sindacato; che, in ogni caso, è manifestamente infondato, in presenz una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 5 della sent impugnata);
considerato che il secondo motivo è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale ha dato conto della sussistenza della circostanza aggravant metodo mafioso con motivazione congrua ed esente da vizi logici, avendo valorizzato a pag. 4 le dichiarazioni della persona offesa, per cui trat motivazione non censurabile in sede di legittimità;
rilevato che il terzo motivo è del tutto generico, non risultando esplicitamen enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di di a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, la doglian con cui si lamenta il vizio motivazionale si limita ad una mera asserzione, s esplicitarne le ragioni sottese. Orbene, la funzione tipica dell’impugnazi quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a p inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elem di fatto che sorreggono ogni richiesta, anche al fine di delimitare con preci
l’oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche meramente dilatorie (Sez. 6, n. 39247 del 12/7/2013, Tartaglione, Rv. 257434 01; Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, COGNOME, Rv. 254204 – 01). Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale c argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, COGNOME, Rv. 268822 – 01). L’indeterminatezza e la generic del motivo lo condannano di conseguenza alla inammissibilità;
ritenuto, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarat inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento de spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa de ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2024
Il Consigliere Estensore
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