Ricorso Inammissibile: La Cassazione Chiarisce i Requisiti di Specificità
Quando si impugna una sentenza, non basta dissentire dalla decisione del giudice. È fondamentale articolare critiche precise e pertinenti. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile per genericità porti non solo alla conferma della condanna, ma anche a ulteriori sanzioni economiche. Analizziamo questa ordinanza per comprendere i principi che regolano l’ammissibilità delle impugnazioni nel nostro ordinamento.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato in Corte d’Appello per il reato di ricettazione. L’imputato contestava la sentenza per tre motivi principali:
1. La presunta violazione dell’art. 429, lett. c) del codice di procedura penale, sostenendo che il capo di imputazione fosse poco chiaro e preciso.
2. Una violazione di legge riguardo all’affermazione della sua responsabilità penale, ritenuta non sufficientemente provata.
3. La mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
L’imputato, in sostanza, chiedeva alla Corte di Cassazione di riesaminare la sua posizione, criticando sia aspetti procedurali che di merito della decisione impugnata.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito delle argomentazioni, ma si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale. La conseguenza diretta è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Vediamo nel dettaglio le ragioni giuridiche alla base di questa pronuncia.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su tre pilastri argomentativi, uno per ciascun motivo di ricorso.
Genericità e Pedissequa Reiterazione dei Motivi
I primi due motivi sono stati considerati inammissibili perché privi di specificità. La Corte ha osservato che le censure sollevate erano una ‘pedissequa reiterazione’ di quelle già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva già fornito risposte logiche e corrette, ad esempio sulla completezza dell’imputazione e sulle prove della consapevolezza dell’imputato riguardo alla provenienza illecita dei beni (animali e medicinali).
La Cassazione ha ricordato un principio consolidato: un’imputazione non è incerta quando contiene i tratti essenziali del fatto contestato, permettendo un pieno esercizio del diritto di difesa. Inoltre, la contestazione non si limita al solo capo di imputazione, ma si estende a tutti gli atti del fascicolo processuale che mettono l’imputato in condizione di conoscere l’addebito. Riproporre le stesse questioni senza criticare specificamente la logica della sentenza d’appello rende il ricorso inammissibile.
Infondatezza del Motivo sulla Prescrizione
Anche il terzo motivo, relativo alla prescrizione, è stato giudicato generico e, soprattutto, manifestamente infondato. La Corte ha semplicemente constatato che, alla data della sentenza impugnata, il reato non si era ancora estinto per il decorso del tempo. La doglianza era quindi palesemente priva di fondamento giuridico.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce una lezione fondamentale per chiunque intenda adire la Corte di Cassazione: non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza. Il ricorso deve essere un atto tecnico che dialoga criticamente con le motivazioni della decisione impugnata, evidenziandone vizi logici o violazioni di legge specifiche. La semplice riproposizione dei motivi d’appello è una strategia destinata al fallimento, che conduce a una declaratoria di ricorso inammissibile e all’imposizione di ulteriori costi. Per evitare tale esito, è cruciale affidarsi a una difesa tecnica che sappia formulare censure nuove, pertinenti e specifiche, focalizzate sui soli errori di diritto ammessi nel giudizio di legittimità.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se è privo di specificità, ovvero se si limita a ripetere in modo identico le argomentazioni già presentate e respinte nel precedente grado di giudizio, senza muovere critiche precise e pertinenti alla motivazione della sentenza impugnata.
Quando un’accusa è considerata sufficientemente chiara per garantire il diritto di difesa?
Secondo la Corte, un’imputazione è sufficientemente chiara quando contiene gli elementi essenziali del fatto contestato, consentendo all’imputato un completo contraddittorio e il pieno esercizio del diritto di difesa. La valutazione della chiarezza non si limita al solo capo d’imputazione, ma comprende tutti gli atti del fascicolo processuale a disposizione dell’imputato.
Cosa accade se si solleva un motivo di ricorso basato su una prescrizione non ancora maturata?
Se si contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, ma il reato non risulta effettivamente prescritto alla data della sentenza impugnata, il motivo di ricorso viene considerato manifestamente infondato e contribuisce a rafforzare la declaratoria di inammissibilità dell’intero ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39015 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39015 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a BACOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deducono la violazione dell’art. 429 lett. c) cod. proc. pen. per la mancata indicazione in forma chiara e precisa del fatto contestato al capo b) di imputazione nonché la violazione di legge in relazione all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato a titolo di concorso nel reato di ricettazione contestato, sono privi di specificità poiché fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici (si vedano, in proposito, pagg. 3-5 sulla completezza dell’imputazione anche alla luce dell’attività istruttoria svolta e ritualmente contestata all’imputato e sulle prove della consapevolezza del prevenuto circa la presenza degli animali e dei medicinali di provenienza illecita destinati agli stessi);
che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza di questa Corte congruamente richiamato, non sussiste alcuna incertezza sull’imputazione, quando questa contenga con adeguata specificità i tratti essenziali del fatto di reato contestato in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa e la contestazione non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l’imputato in condizione di conoscere in modo ampio l’addebito (Sez. 2, n. 2741 del 11/12/2015 dep. 21/01/2016, Ferrante, Rv. 265825 – 01);
considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è generico e, comunque, manifestamente infondato in quanto il reato non risulta essersi prescritto alla data della sentenza impugnata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 24 settembre 2024
NOME. BrseIIino Il Presidente