Ricorso Inammissibile: La Cassazione Spiega i Requisiti di Specificità
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente essere in disaccordo con la sentenza precedente. È necessario formulare critiche precise e argomentate. Un recente provvedimento ha chiarito che la semplice riproposizione dei motivi d’appello rende il ricorso inammissibile. Questa ordinanza offre importanti spunti sulla specificità richiesta negli atti di impugnazione e sulla discrezionalità del giudice nel concedere le attenuanti.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa contestava la decisione su più fronti: in primo luogo, metteva in discussione l’affermazione di responsabilità penale; in secondo luogo, lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche e della circostanza attenuante speciale prevista per aver risarcito il danno.
La ricorrente, tuttavia, non ha introdotto nuovi argomenti o profili di illegittimità, limitandosi a ripresentare le stesse doglianze già esaminate e respinte dai giudici di secondo grado.
Le Motivazioni del Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione chiara e netta, basata su principi consolidati della giurisprudenza di legittimità. L’analisi dei giudici si è concentrata sulla struttura e sul contenuto dei motivi presentati.
La Genericità del Primo Motivo: Non Basta Ripetere
Il primo motivo, relativo alla responsabilità penale, è stato giudicato inammissibile perché si risolveva in una “pedissequa reiterazione” di quanto già dedotto in appello. La Corte ha sottolineato che un ricorso per cassazione deve assolvere a una funzione critica specifica nei confronti della sentenza impugnata. Non è un terzo grado di giudizio dove riesaminare i fatti, ma una sede in cui si controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Riproporre le stesse argomentazioni, già puntualmente disattese dalla Corte di merito, significa presentare un motivo solo “apparente”, privo della specificità richiesta. L’atto, in questo modo, non si confronta realmente con le ragioni della decisione che intende contestare, rendendo l’impugnazione inefficace.
Il Diniego delle Attenuanti e la Discrezionalità del Giudice
Anche i motivi relativi al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell’attenuante del risarcimento del danno sono stati respinti. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: la concessione delle attenuanti rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito.
Per motivare il diniego, non è necessario che il giudice analizzi e confuti ogni singolo elemento favorevole all’imputato. È sufficiente che egli indichi le ragioni ritenute decisive e prevalenti per la sua decisione, basandosi sui criteri degli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato e capacità a delinquere del reo). Nel caso di specie, la motivazione della Corte d’Appello è stata ritenuta esente da illogicità manifeste, e quindi non sindacabile in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma che la redazione di un ricorso per cassazione richiede un approccio tecnico e rigoroso. Le implicazioni pratiche sono chiare:
1. Necessità di Critica Specifica: L’avvocato non può limitarsi a copiare e incollare i motivi d’appello. Deve analizzare in profondità la sentenza di secondo grado e costruire censure nuove, che ne mettano in luce specifici vizi di legittimità o di motivazione.
2. Limiti alla Discrezionalità del Giudice: La discrezionalità del giudice di merito nella valutazione delle attenuanti è ampia, ma non assoluta. Può essere contestata in Cassazione solo se la motivazione è palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
3. Conseguenze dell’Inammissibilità: Un ricorso inammissibile non solo rende definitiva la condanna, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
Perché un ricorso può essere dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Un ricorso è dichiarato inammissibile quando manca dei requisiti di legge, ad esempio se i motivi sono generici e si limitano a ripetere argomentazioni già respinte nel precedente grado di giudizio, senza formulare una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Il giudice è obbligato a concedere le attenuanti generiche se ci sono elementi a favore dell’imputato?
No. La concessione delle attenuanti generiche è una decisione discrezionale del giudice di merito. Per negarle, è sufficiente che fornisca una motivazione logica basata sugli elementi ritenuti decisivi, senza dover analizzare ogni singolo aspetto favorevole o sfavorevole emerso nel processo.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta che la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti necessari.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42695 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42695 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME e la memoria sopravvenuta, considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’affermazione di responsabilità per il delitto ascritto al capo a) dell’imputazione, non è consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a pag. 4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisiv o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
osservato, inoltre, che ad analoghe considerazioni è possibile pervenire in ordine alla doglianza contenuta nel secondo motivo di ricorso e relativa alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen., conisderato che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.,
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
n
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2024
Il Consigliere Estensore
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