Ricorso Inammissibile: La Cassazione e il Dovere di Specificità
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio nel nostro ordinamento, ma per accedervi è necessario rispettare requisiti formali molto stringenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci ricorda l’importanza del principio di specificità, dichiarando un ricorso inammissibile perché troppo generico e non correlato alla decisione impugnata. Questo caso offre uno spunto fondamentale per comprendere cosa non fare quando si contesta una sentenza.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato per il reato di truffa, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava un presunto difetto di motivazione della Corte d’Appello in merito alla sussistenza dell’elemento psicologico del reato. In sostanza, il ricorrente sosteneva che i giudici non avessero spiegato adeguatamente perché ritenessero provata la sua intenzione di commettere la truffa.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, non solo la condanna è diventata definitiva, ma il ricorrente è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La decisione della Corte si basa su due pilastri fondamentali del diritto processuale penale, che ogni avvocato dovrebbe sempre tenere a mente.
Mancanza di Specificità e Correlazione
Il primo motivo di inammissibilità risiede nella violazione del principio di specificità, sancito dall’art. 591 del codice di procedura penale. La Corte ha sottolineato che un motivo di ricorso non può essere generico o astratto. Deve, invece, stabilire una correlazione diretta tra le argomentazioni della difesa e quelle contenute nella sentenza che si sta impugnando.
Nel caso specifico, il ricorrente si era limitato a contestare la decisione in modo vago, senza confrontarsi punto per punto con le affermazioni del provvedimento censurato. Come ribadito dalla Corte, un’impugnazione non può ignorare le esplicitazioni del giudice, altrimenti cade inevitabilmente nel vizio della mancanza di specificità, che porta a un esito di ricorso inammissibile.
Il Divieto di Rivalutazione del Merito
Il secondo, e altrettanto importante, motivo è legato alla natura stessa del giudizio di Cassazione. La Suprema Corte non è un terzo grado di merito; non può, cioè, riesaminare le prove o sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici delle istanze precedenti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
Il ricorrente, proponendo una lettura dei dati processuali “antagonista” a quella dei giudici di merito, stava in realtà chiedendo alla Cassazione di fare proprio ciò che le è precluso: una nuova valutazione delle fonti di prova. Citando un consolidato orientamento delle Sezioni Unite (sentenza Jakani, 2000), la Corte ha ribadito che non le è consentito “saggiare la tenuta logica della pronuncia” confrontandola con “altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno”. L’analisi deve rimanere confinata all’interno della struttura argomentativa della sentenza stessa.
Le Conclusioni
Questa ordinanza è un monito cruciale: un ricorso in Cassazione non è un’occasione per ridiscutere l’intero processo. È un atto tecnico che richiede precisione chirurgica. I motivi devono essere specifici, pertinenti e focalizzati sui vizi di legittimità della sentenza impugnata, non su una diversa interpretazione dei fatti. Un’impugnazione generica, che non dialoga con la motivazione del giudice, è destinata a essere dichiarata inammissibile, con conseguente spreco di tempo e risorse economiche per l’assistito.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile per mancanza di specificità, come in questo caso. Ciò si verifica quando i motivi di appello sono generici e non si confrontano direttamente con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, in violazione dell’art. 591, comma 1, lett. c) del codice di procedura penale.
La Corte di Cassazione può riesaminare le prove di un processo?
No, alla Corte di Cassazione è precluso riesaminare le prove e i fatti del processo. Il suo compito non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici dei gradi precedenti, ma solo di verificare la correttezza logica e giuridica della loro motivazione.
Cosa significa che un motivo di ricorso deve essere specifico?
Significa che il motivo non può essere vago o indeterminato. Deve indicare con precisione le parti della sentenza che si contestano e le ragioni giuridiche della contestazione, creando una correlazione diretta tra l’argomentazione dell’appellante e quella del giudice che ha emesso la decisione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42682 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42682 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME COGNOME, considerato che l’unico motivo proposto, che deduce difetto di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento psicologico del delitto di truffa ascritto all’odierno ricorrente, è manchevole dell’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata (si veda, in particolare, pag. 3) e quelle poste a fondamento dell’atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Va, in proposito, rammentato il principio di diritto secondo il quale la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., l’inammissibilità;
considerato, altresì, che l’unico motivo di ricorso risolvendosi in una lettura dei dati processuali antagonista a quella dei giudici di merito, sulla base di un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l’apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, l’8 ottobre 2024
Il Consigliere Estensore
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