Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Obbligo di Specificità dei Motivi
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui requisiti formali di un atto di impugnazione, in particolare sulla necessità di formulare motivi specifici e non generici. Quando un appello non affronta in modo puntuale le argomentazioni della sentenza di grado inferiore, il rischio concreto è che venga dichiarato un ricorso inammissibile. Questa decisione della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento processuale penale: un’impugnazione non può essere una mera lamentela, ma deve costituire una critica argomentata e precisa.
Il Caso: Un Appello contro una Condanna per Furto Aggravato
La vicenda processuale trae origine da una condanna per il reato di furto aggravato, confermata sia in primo grado che in appello. L’imputato, ritenuto responsabile del reato contestatogli, decideva di presentare ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello. L’obiettivo era ottenere un annullamento della condanna, contestando la motivazione della sentenza di secondo grado.
La Decisione della Corte di Cassazione: il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. I giudici hanno rilevato che i motivi di doglianza presentati dal difensore erano stati formulati in termini “del tutto aspecifici” e contenevano censure “assolutamente generiche”. In sostanza, l’atto di appello si limitava a esprimere un dissenso generico rispetto alla decisione impugnata, senza però confrontarsi criticamente con l’apparato argomentativo che la sosteneva. La Corte ha sottolineato come la sentenza d’appello fosse, al contrario, sorretta da una motivazione logica, coerente e convergente con quella del Tribunale di primo grado.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso Generico è Inammissibile?
La decisione si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale, codificato negli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale. Queste norme stabiliscono che i motivi di impugnazione devono essere specifici, a pena di inammissibilità. Ciò significa che il ricorrente ha l’onere di indicare con precisione:
* Le ragioni di diritto che contesta.
* Gli elementi di fatto che sorreggono la sua richiesta.
Nel caso di specie, mancava un vero e proprio confronto tra le argomentazioni difensive e le giustificazioni fornite dalla Corte d’Appello a sostegno dell’affermazione di responsabilità. Un ricorso, per essere ammissibile, non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei gradi precedenti, ma deve criticare la logicità e la correttezza giuridica del ragionamento del giudice che ha emesso la sentenza impugnata. La genericità dei motivi rende l’appello un atto non idoneo a innescare una reale valutazione da parte della Corte di Cassazione, trasformandolo in un ricorso inammissibile.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta conseguenze significative per l’imputato. In primo luogo, la condanna diventa definitiva e non più impugnabile. In secondo luogo, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria serve a scoraggiare la presentazione di ricorsi palesemente infondati o dilatori. La pronuncia, dunque, funge da monito per gli operatori del diritto, ribadendo l’importanza di redigere atti di impugnazione rigorosi, dettagliati e pertinenti, che si confrontino analiticamente con le motivazioni della decisione che si intende contestare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi di appello erano formulati in modo del tutto aspecifico e generico, senza contenere una critica puntuale e argomentata contro la motivazione della sentenza impugnata.
Quali sono i requisiti di un ricorso secondo la Corte?
In base agli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale, un ricorso deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che supportano ogni richiesta, a pena di inammissibilità.
Quali sono state le conseguenze per il ricorrente?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42093 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42093 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminami GLYPH ricorso proposto a mezzo del difensore da COGNOME NOME, ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reato di furto aggravato ai sensi dell’art. 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. peri.
Considerato che le ragioni di doglianza sono state formulate in termini del tutto aspecifici, contenendo il ricorso censure assolutamente generiche circa la mancanza di idonea motivazione nella pronuncia impugnata, la quale, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, è sostenuta da conferente apparato argomentativo, esente da vizi logici e convergente con quello dei Tribunale.
Considerato che i motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta: nel presente caso è assente ogni confronto con le adeguate giustificazioni a sostegno dell’affermazione di responsabilità dell’imputato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 ottobre 2024