Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Limiti dell’Appello Generico
Presentare un appello in Corte di Cassazione è un diritto fondamentale, ma deve rispettare precise regole. Un ricorso inammissibile è l’esito che attende chi formula motivi di impugnazione generici, ripetitivi o non pertinenti. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di questi principi, analizzando un caso di tentato furto in un garage condominiale e spiegando perché l’appello del condannato non poteva essere accolto.
I Fatti del Caso: Tentato Furto e la Condanna
Il caso nasce da una condanna per tentato furto. L’imputato era stato ritenuto colpevole di essersi introdotto in un garage condominiale con l’intento di sottrarre beni. La Corte di Appello di Brescia aveva confermato la decisione di primo grado, condannando l’uomo a una pena di quattro mesi di reclusione e cento euro di multa. Tale pena era stata calcolata in aumento rispetto a una precedente condanna, applicando l’istituto della recidiva.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando un vizio di motivazione e una violazione di legge sia riguardo all’accertamento della sua responsabilità, sia in relazione all’entità della pena e all’applicazione della recidiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello procedurale, stabilendo che l’appello non aveva i requisiti minimi per essere esaminato. Di conseguenza, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su argomentazioni chiare e consolidate. I motivi del ricorso sono stati definiti:
1. Manifestamente infondati e generici: L’appello non conteneva una critica specifica e argomentata contro le ragioni esposte dalla Corte di Appello. Si limitava a riproporre le stesse censure già esaminate e respinte nel giudizio precedente, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
2. Privi di analisi critica: La Cassazione ha sottolineato che un ricorso non può essere una semplice riproposizione di doglianze. Deve, invece, contenere un’analisi puntuale che metta in luce le presunte illogicità o violazioni di legge commesse dal giudice del grado precedente. In questo caso, mancava totalmente un confronto con gli argomenti usati dalla Corte di Appello per confermare la responsabilità dell’imputato, come la sua presenza in un’area privata e l’impossessamento di materiali trovati nel garage.
3. Corretta applicazione della recidiva: Anche il motivo relativo alla recidiva è stato ritenuto infondato. La Corte ha spiegato che la decisione di applicare l’aumento di pena era logica e congrua, data la maggiore pericolosità dimostrata dall’imputato nell’introdursi in spazi delimitati e pertinenziali a un’abitazione per commettere il furto.
Conclusioni: L’Importanza di un Ricorso Specifico
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale penale: l’impugnazione deve essere un atto di critica mirata, non una lamentela generica. Per avere una possibilità di successo, un ricorso in Cassazione deve smontare pezzo per pezzo il ragionamento del giudice precedente, evidenziando errori specifici di diritto o vizi logici manifesti. Un ricorso che si limita a ripetere argomenti già disattesi, senza un confronto diretto con la motivazione della sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Secondo la decisione, un ricorso è inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati, generici, privi di un confronto critico con la sentenza impugnata e si limitano a riproporre censure già esaminate e respinte.
Perché in questo caso è stata confermata l’applicazione della recidiva?
La recidiva è stata ritenuta correttamente applicata perché il comportamento del ricorrente, consistito nell’introdursi in spazi delimitati e pertinenziali a un’abitazione (un garage condominiale) per compiere un furto, è stato valutato come indice di una maggiore pericolosità sociale.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle Ammende, il cui importo viene stabilito dal giudice in base alla palese infondatezza del ricorso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42046 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42046 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME COGNOME nato a ISEO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Brescia ha confermato la decisione del Tribunale di Bergamo che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole del reato di tentato furto all’interno di un garage condominiale e lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro cento di multa in aumento rispetto alla pena applicata in relazione ai fatti giudicati con sentenza della Corte di appello di Brescia n.4397/2014, divenuta irrevocabile.
Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all’affermazione di responsabilità nei suoi confronti e in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio e all’applicazione della recidiva.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato.
Manifestamente infondato è il motivo concernente l’affermazione di responsabilità in quanto del tutto privo di confronto con gli argomenti spese dal giudice distrettuale per evidenziare la presenza del ricorrente all’interno di area riservata ai condomini di edificio condominiale e all’intervenuto impossessamento di vari materiali rinvenuti all’interno dei garage.
Con motivi del tutto logici e congrui è stata riconosciuta la recidiva specifica reiterata infraquinquennale in ragione della maggiore pericolosità palesata dal ricorrente nell’introdursi in spazi delimitati e pertinenziali all’abitazione onde procedere all’azione furtiva.
Evidenziato che all’inamnnissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende. Così deciso in Roma il 3 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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