Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea la Necessità di Motivi Specifici
Presentare un ricorso in Cassazione non è un’attività da prendere alla leggera. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito un principio fondamentale del diritto processuale penale: un ricorso inammissibile perché generico e ripetitivo non solo non verrà esaminato nel merito, ma comporterà anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo questa decisione per comprendere quali sono i requisiti di un ricorso efficace e quali errori evitare.
I Fatti del Caso
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Firenze. Un imputato, condannato per un reato contro il patrimonio, decideva di impugnare la decisione ricorrendo alla Corte di Cassazione. I motivi del suo ricorso si basavano su tre punti principali:
1. La richiesta di riqualificare il reato contestato (ex art. 629 c.p.) in una fattispecie meno grave (ex art. 393 c.p.).
2. La lamentela per il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante.
3. La contestazione sulla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione.
Tuttavia, come vedremo, nessuno di questi motivi è stato ritenuto meritevole di accoglimento da parte della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello preliminare, quello della corretta formulazione dell’impugnazione. La conseguenza diretta per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti di legge.
Le Motivazioni: la Fondamentale Specificità del Ricorso Inammissibile
La Corte ha smontato punto per punto le argomentazioni del ricorrente, evidenziando la carenza di uno dei pilastri fondamentali di ogni impugnazione: la specificità. Vediamo nel dettaglio le ragioni dell’inammissibilità.
Primo e Secondo Motivo: La Mera Ripetizione degli Argomenti d’Appello
La Cassazione ha osservato che i primi due motivi di ricorso (sulla riqualificazione del reato e sulla circostanza attenuante) non erano altro che una “pedissequa reiterazione” di quanto già sostenuto e respinto dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, invece di criticare in modo puntuale e argomentato la motivazione della sentenza di secondo grado, si è limitato a riproporre le stesse tesi. Un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, deve instaurare un dialogo critico con la decisione impugnata, evidenziandone gli errori logici o giuridici. Limitarsi a ripetere argomenti già disattesi rende il motivo “non specifico ma soltanto apparente”, e quindi inammissibile.
Terzo Motivo: La Discrezionalità del Giudice di Merito
Anche il terzo motivo, relativo alla graduazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), è stato giudicato infondato. La Corte ha ribadito un principio consolidato: la determinazione della pena e la valutazione delle circostanze rientrano nella discrezionalità del giudice di merito. Tale potere può essere sindacato in sede di legittimità solo se la motivazione è manifestamente illogica o contraddittoria. Nel caso di specie, il giudice d’appello aveva adeguatamente giustificato la sua decisione facendo riferimento agli elementi previsti dagli artt. 132 e 133 del codice penale, rendendo la doglianza del ricorrente un tentativo inammissibile di ottenere una nuova valutazione del merito.
Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
L’ordinanza offre una lezione cruciale: l’importanza della tecnica redazionale nell’atto di impugnazione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che i motivi non siano una semplice riproposizione delle difese precedenti. È necessario, invece, analizzare a fondo la sentenza impugnata e costruire un’argomentazione che ne attacchi specificamente la logica e le fondamenta giuridiche. In caso contrario, il rischio non è solo quello di vedere respinta la propria istanza, ma anche di subire una condanna economica che aggrava la posizione processuale.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se manca dei requisiti previsti dalla legge, come la specificità dei motivi. Ciò accade, ad esempio, quando l’impugnazione si limita a ripetere argomenti già presentati e respinti nei gradi precedenti senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di ricorso devono essere “specifici”?
Significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e preciso le parti della sentenza che contesta e le ragioni giuridiche e logiche per cui le ritiene errate. Non è sufficiente una critica generica, ma è necessario un confronto puntuale tra le argomentazioni della difesa e quelle della decisione giudiziale.
La Corte di Cassazione può modificare la pena decisa dal giudice di merito?
Di norma no. La graduazione della pena, inclusa la concessione e la quantificazione delle circostanze attenuanti, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La Corte di Cassazione può intervenire solo se la motivazione fornita dal giudice è manifestamente illogica, contraddittoria o inesistente, ma non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di primo o secondo grado.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41763 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41763 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso, che lamenta il vizio di violazione d legge in relazione alla mancata riqualificazione del delitto di cui all’art. 62 pen. ascritto all’odierno ricorrente in quello di cui all’art. 393 cod. pen consentito perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazio di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito a 4 della sentenza impugnata, dovendosi gli stessi considerare non specifici soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una cri argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
osservato che anche il secondo motivo di ricorso – che lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. p appare privo di specificità poiché non si confronta con quanto affermato, c corretti argomenti logici e giuridici, dal giudice di appello a pag. 4 della sen impugnata;
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a ment dell’art. 591 comma 1 lett. c), deriva l’inammissibilità, si desume dalla manca di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle pos a fondamento dell’impugnazione;
considerato che il terzo motivo di ricorso, che contesta la mancata applicazione delle circostanze di cui all’art. 62 -bis cod. pen. nella loro massima efficacia diminuente non è consentito dalla legge in sede di legittimità manifestamente infondato perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed al diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti rientra n discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enu negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
che nella specie l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si in particolare pag. 4 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2024
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Il Consigliere Estensore
Il Presidente