Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40921 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40921 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME, ritenuto che il primo motivo di ricorso con il quale si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 54 cod. pen. è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto,apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, invero, i giudici del merito hanno escluso la sussistenza dell’esimente dello stato di necessità sulla base che una mera situazione di disagio abitativo non può essere confusa con la situazione di grave e irreparabile danno che possa derivare dall’urgenza indifferibile di una abitazione;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione al diniego della causa di esclusione punibilità è indeducibile poiché fondato sui medesimi motivi dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma apparenti;
che, invero, la Corte d’appello facendo corretta applicazione del principio di legittimità secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dall’entità del danno o del pericolo e dal presupposto che la condotta non sia abituale, ossia che l’autore non abbia commesso più reati della stessa indole di quello per cui si procede (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 26691) ha escluso pertanto l’applicazione della scriminante sulla base della ripetizione e protrazione nel tempo della condotta;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso che contesta il vizio di motivazione in relazione al profilo di impossibilità, da parte di soggetti non titolati, di richied permessi di costruzione è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
rilevato che la deduzione difensiva secondo cui il responsabile dell’abuso non proprietario non risponde del reato è totalmente infondata, cosicché la omessa specifica risposta risulta irrilevante;
rilevato che il capo b) si è prescritto prima del giudizio d’appello e che l’inammissibilità del ricorso per cassazione preclude la possibilità di rilevare d’ufficio, ai sensi degli artt. 129 e 609 comma secondo, cod. proc. pen., l’estinzione del reato per prescrizione maturata in data anteriore alla pronuncia della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede e neppure dedotta con i motivi di ricorso. (In motivazione la Corte ha precisato che l’art. 129 cod. proc. pen. non riveste una valenza prioritaria rispetto alla disciplina della inammissibilità, attribuendo al giudice dell’impugnazione un autonomo spazio decisorio svincolato dalle forme e dalle regole che presidiano i diversi segmenti processuali, ma enuncia una regola di giudizio che deve essere adattata alla struttura del processo e che presuppone la proposizione di una valida impugnazione (Sez. U, N. 12602, del 17/12/2015, COGNOME, Rv. 266818-01);
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2024
Il Consigli COGNOME E. ensore COGNOME
Il Pre idente