Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sconfessa i Motivi Generici
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi addotti siano specifici, pertinenti e non una mera ripetizione di argomenti già discussi. Una recente ordinanza della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile venga trattato, sottolineando i limiti del giudizio di legittimità. Questo caso evidenzia l’importanza di una strategia difensiva mirata e tecnicamente ineccepibile per evitare una pronuncia sfavorevole e le relative conseguenze economiche.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte d’Appello di Roma, che un imputato decideva di impugnare presentando ricorso per Cassazione. L’imputato era stato condannato per il reato di resistenza, ma assolto da un’altra accusa concorrente. I motivi del suo ricorso si concentravano sulla configurabilità, sia in astratto che in concreto, del reato di resistenza per cui era stato condannato, ritenendola incompatibile con l’assoluzione per l’altro delitto.
La Decisione della Corte di Cassazione su un ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La Corte ha stabilito che i motivi presentati dall’imputato non superavano la soglia di ammissibilità necessaria per un esame nel merito. Di conseguenza, oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi ritenuti infondati o dilatori.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri fondamentali. In primo luogo, ha qualificato i motivi del ricorso come ‘generici’. Essi, infatti, si limitavano a riprodurre censure che erano già state adeguatamente esaminate e respinte con argomentazioni giuridiche corrette dal giudice di merito. La Cassazione ha ribadito che il suo ruolo non è quello di un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti, ma di un organo che controlla la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità).
In secondo luogo, i giudici hanno rilevato come le censure, sebbene formalmente presentate come vizi di legge e di motivazione, in realtà nascondessero l’intento di ottenere una nuova e diversa ricostruzione e interpretazione dell’intera vicenda. Questo tentativo è considerato inammissibile in sede di legittimità. La Corte ha anche specificato che la condanna per il reato di resistenza era perfettamente compatibile con l’assoluzione dall’altro reato concorrente, smontando così uno degli argomenti centrali del ricorso.
Le Conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale della procedura penale: un ricorso per Cassazione deve sollevare questioni di diritto precise e non può essere un pretesto per ridiscutere l’accertamento dei fatti compiuto nei gradi di merito. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la redazione di un ricorso deve essere estremamente rigorosa, evidenziando specifiche violazioni di legge o vizi logici manifesti nella motivazione della sentenza impugnata. Per i cittadini, la decisione serve da monito: un appello infondato o meramente ripetitivo non solo non ha possibilità di successo, ma comporta anche significative sanzioni economiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici e riproponevano censure già adeguatamente valutate e respinte dal giudice di merito, senza introdurre nuove questioni di diritto.
Cosa non è permesso fare in un ricorso per Cassazione secondo questa ordinanza?
Secondo l’ordinanza, non è permesso utilizzare il ricorso per Cassazione per perseguire una nuova ricostruzione e interpretazione dei fatti della vicenda, poiché il ruolo della Corte è quello di controllare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) e non di riesaminare il merito del caso.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40835 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40835 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(COGNOME)
Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riprodutti censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giurid dal giudice di merito quanto alla configurabilità, in astratto ed in concret reato di resistenza, del tutto compatibile con l’assoluzione dell’imputat concorrente delitto di cui all’art. 322 cod. pen.
Trattasi, del resto, di censure che, ancorché declinate con riferiment tradizionali vizi di legge e motivazione, tradiscono fin troppo l’inten perseguire una inammissibile, in questa sede processuale, ricostruzione interpretazione dell’intera vicenda costituente oggetto di accertamento giudizi
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versament della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del ammende.
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