Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare dalla presentazione di motivi di appello considerati troppo generici. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’atto di impugnazione deve contenere critiche specifiche e pertinenti contro la sentenza contestata, non limitarsi a riproporre le stesse difese già vagliate e respinte.
Il Caso in Esame: Allontanamento dal Domicilio e Impugnazione
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo, sorpreso in un’area condominiale al di fuori del suo domicilio coatto. La Corte d’Appello aveva confermato la sua responsabilità penale, valutando attentamente tutti gli elementi, incluse le potenziali attenuanti e l’applicabilità dell’esimente per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis del codice penale, escludendola.
Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna.
L’Analisi della Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha rapidamente liquidato come inammissibile. L’analisi dei giudici si è concentrata non sul merito della colpevolezza, ma sulla struttura stessa dell’atto di impugnazione.
La Genericità dei Motivi di Ricorso
Il punto cruciale della decisione è la constatazione che i motivi addotti dal ricorrente erano ‘generici’. Invece di contestare con argomenti giuridici specifici il ragionamento logico-giuridico della Corte d’Appello, il ricorso si limitava a riproporre le medesime censure già discusse e rigettate nel precedente grado di giudizio. Questo approccio rende l’impugnazione un mero tentativo di ottenere un nuovo esame dei fatti, compito che non spetta alla Corte di Cassazione, la quale è giudice di legittimità e non di merito.
La Correttezza della Valutazione del Giudice di Merito
La Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione corretta e adeguata su tutti i punti sollevati: la responsabilità dell’imputato, la determinazione della pena, la valutazione delle attenuanti e la motivata esclusione dell’esimente della particolare tenuità del fatto. Di fronte a una motivazione completa e giuridicamente solida, un ricorso che non la attacca con critiche puntuali è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda sul principio per cui l’impugnazione deve instaurare un vero e proprio contraddittorio con la sentenza che si contesta. Un ricorso inammissibile è quello che non riesce a fare ciò, limitandosi a una sterile riproposizione di argomenti già esaminati. La Corte ha rilevato che i motivi erano ‘riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici’. Pertanto, mancando un reale confronto critico con la decisione impugnata, il ricorso non superava il vaglio preliminare di ammissibilità. La conseguenza diretta, prevista dalla legge, è la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende, in questo caso quantificata in tremila euro, come sanzione per aver attivato inutilmente il meccanismo giudiziario.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche di un Ricorso Inammissibile
Questa ordinanza serve da monito: la redazione di un atto di impugnazione richiede precisione e specificità. Non è sufficiente essere in disaccordo con una sentenza; è necessario articolare critiche mirate che ne evidenzino i vizi logici o giuridici. Un ricorso generico non solo non ha alcuna possibilità di successo, ma comporta anche significative conseguenze economiche per il ricorrente. La decisione di dichiarare il ricorso inammissibile conferma la funzione della Corte di Cassazione come custode della corretta applicazione della legge, evitando che i gradi di giudizio si trasformino in una mera ripetizione di istanze già valutate.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile per genericità?
Secondo questa ordinanza, un ricorso è considerato generico, e quindi inammissibile, quando si limita a riproporre censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice del merito, senza muovere critiche specifiche e argomentate contro la logica giuridica della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti del caso come un tribunale di merito?
No, da questa decisione emerge che la Corte di Cassazione non riesamina i fatti. Il suo ruolo è quello di giudice di legittimità, che valuta la correttezza giuridica della decisione impugnata. Un ricorso che tenta di ottenere un nuovo giudizio sui fatti, senza sollevare questioni di diritto, è considerato inammissibile.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40817 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40817 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a GIUGLIANO IN CAMPANIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
(Maisto)
Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, poiché riproduttivi di cen già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici giudice di merito in ordine alla ribadita responsabilità dell’imputato, sorpre area condominiale fuori del domicilio coatto ed alla determinazione d trattamento sanzionatorio, previa congrua ‘valutazione in tema di attenua facoltative e di esclusione dell’esimente di cui all’art. 131-bis cod. p pagg.4-5 sent.)
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versament della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del ammende.
Roma, 20 settembre 2024