Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi di Appello Generici
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, è fondamentale che i motivi siano specifici e non una semplice ripetizione di quanto già discusso nei gradi precedenti. Un recente caso ha ribadito questo principio, portando alla dichiarazione di un ricorso inammissibile e alla condanna del ricorrente a pagare le spese e una multa. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere le ragioni dietro una decisione così netta e le lezioni che se ne possono trarre.
I Fatti del Caso
Un soggetto, precedentemente condannato per il reato di evasione ai sensi dell’art. 385 del codice penale, ha presentato ricorso alla Corte di Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello. Il ricorso si basava su tre principali doglianze:
1. La mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131-bis del codice penale.
2. Il mancato riconoscimento del vincolo continuativo con una precedente condanna per un reato analogo.
3. La negata concessione delle attenuanti generiche.
L’imputato sperava di ottenere una revisione della sua posizione, ma l’esito del ricorso è stato molto diverso da quello auspicato.
La Decisione della Corte di Cassazione e il ricorso inammissibile
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito delle questioni sollevate, ma si ferma a un livello procedurale. In pratica, i giudici hanno ritenuto che il ricorso non possedesse i requisiti minimi di specificità richiesti dalla legge per poter essere esaminato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
La Corte ha analizzato ciascun motivo di ricorso, riscontrando in tutti la medesima carenza fondamentale: la genericità e la mancanza di un confronto critico con la sentenza impugnata.
* Sulla particolare tenuità del fatto: Il primo motivo è stato giudicato ‘privo di specificità’ perché si limitava a riproporre argomenti già adeguatamente esaminati e motivatamente respinti dalla Corte d’Appello. Non è sufficiente ripetere le stesse tesi; è necessario spiegare perché la decisione del giudice precedente sarebbe errata.
* Sul vincolo continuativo: Anche la seconda doglianza è stata considerata una mera riproduzione di censure già vagliate e disattese dalla Corte territoriale, la cui motivazione è stata ritenuta esente da ‘fratture logiche’.
* Sulle attenuanti generiche: Infine, la richiesta di attenuanti generiche è stata definita ‘a-specifica’. La Corte ha sottolineato che la sentenza impugnata aveva fornito argomentazioni lineari e coerenti per negarle, e il ricorrente non si è confrontato in modo critico con tali argomentazioni.
In sostanza, il ricorso si è risolto in una sterile riproposizione di questioni già decise, senza aggiungere nuovi e specifici elementi di critica contro le logiche e corrette motivazioni della sentenza di secondo grado.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza offre un importante monito per chi intende ricorrere in Cassazione. La Suprema Corte non è un terzo grado di giudizio dove si possono ridiscutere i fatti, ma un giudice di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge e la logicità delle motivazioni.
Presentare un ricorso che si limita a ripetere le argomentazioni già respinte, senza individuare e criticare specificamente i vizi logici o giuridici della sentenza impugnata, è una strategia destinata al fallimento. Un ricorso inammissibile non solo non porta al risultato sperato, ma comporta anche significative conseguenze economiche, come la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione a favore della Cassa delle ammende. È quindi cruciale affidarsi a una difesa tecnica che sappia redigere un atto di impugnazione specifico, pertinente e criticamente orientato.
Perché un ricorso alla Corte di Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici o si limitano a ripetere argomentazioni già esaminate e respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi criticamente con la logica della sentenza impugnata.
Quali erano i principali argomenti del ricorrente in questo caso?
Il ricorrente chiedeva la non punibilità per la particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), il riconoscimento del vincolo della continuazione con un precedente reato e la concessione delle attenuanti generiche.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40458 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40458 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. NUMERO_DOCUMENTO Centorrino
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ art. 385 cod. p
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso attinente alla negata applicazione della causa non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. è privo di specificità in quanto meramente riprodutti di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti e non illogici ar dal giudice di merito (v. in particolare pag. 2);
Ritenuto che il motivo relativo al negato riconoscimento del vincolo continuativo con condanna riportata per analogo reato è riproduttivo di profili di censura vagliati e disatte Corte territoriale con motivazione esente da fratture logiche;
Ritenuto che l’altra doglianza – relativa alla negata applicazione delle attenuanti gener – è parimenti a-specifica poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non confronta (pag. 3);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processu e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/09/2024