Ricorso inammissibile: la lezione della Cassazione sulla specificità dei motivi
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione, specificità e la capacità di introdurre nuove argomentazioni giuridiche, non una semplice riproposizione di quanto già discusso e rigettato nei gradi precedenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una cospicua sanzione pecuniaria. Analizziamo questa decisione per comprendere gli errori da evitare nell’articolazione di un’impugnazione penale.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, concernente la detenzione di sostanze stupefacenti di lieve entità. L’imputato, dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, decideva di adire la Suprema Corte di Cassazione, affidando il suo ricorso a tre distinti motivi.
Il ricorrente lamentava, in primo luogo, il mancato riconoscimento della detenzione per uso personale, un vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio e, infine, un’omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione dell’attenuante comune prevista dall’art. 62 n. 4 del codice penale.
Analisi dei motivi del ricorso inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato ciascuno dei motivi presentati, riscontrando in tutti una carenza fondamentale che ne ha determinato l’inammissibilità. Questo caso evidenzia come un ricorso inammissibile sia spesso il risultato di una strategia difensiva debole, basata sulla ripetizione anziché sull’argomentazione.
1. Primo motivo: Detenzione per uso personale. La Corte ha stabilito che questa censura non era ammissibile in sede di legittimità. La questione era già stata ampiamente valutata e respinta dalla Corte territoriale con argomentazioni giuridiche corrette e una motivazione logica e coerente. Riproporla senza nuovi profili di diritto equivale a chiedere alla Cassazione un riesame del merito dei fatti, compito che non le compete.
2. Secondo motivo: Trattamento sanzionatorio. Anche in questo caso, il motivo è stato ritenuto generico e meramente riproduttivo di una doglianza già esaminata e disattesa in appello. I giudici di legittimità hanno sottolineato che la Corte d’Appello non solo aveva fornito una motivazione congrua, ma aveva addirittura ridotto la pena inflitta in primo grado.
3. Terzo motivo: Omessa pronuncia sull’attenuante. Questo punto è stato giudicato manifestamente infondato. La richiesta di applicazione dell’attenuante nell’atto di appello si era limitata a una mera enunciazione, senza essere supportata da alcuna argomentazione. Tale mancanza, secondo la Corte, giustificava pienamente la mancata risposta specifica sul punto da parte dei giudici di secondo grado.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La decisione della Suprema Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale. Un ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito della vicenda. I motivi devono denunciare vizi specifici della sentenza impugnata, come violazioni di legge o difetti manifesti di motivazione, e non possono limitarsi a riproporre le stesse questioni di fatto già decise.
La Corte ha ritenuto che i primi due motivi fossero una sterile ripetizione di argomenti già vagliati, mentre il terzo era privo del requisito essenziale dell’argomentazione. Una richiesta processuale, per essere presa in considerazione dal giudice, deve essere motivata. La semplice indicazione di un’attenuante, senza spiegare perché dovrebbe essere applicata al caso concreto, non obbliga il giudice a fornire una risposta dettagliata.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame offre una chiara lezione pratica: l’accesso alla Corte di Cassazione è riservato a censure specifiche e ben argomentate. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’imposizione di ulteriori oneri economici a carico del ricorrente. In questo caso, oltre alle spese processuali, è stata inflitta una sanzione di tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di formulare le impugnazioni con rigore tecnico e sostanziale, evitando la genericità e la mera riproposizione di argomenti già respinti, per non incorrere in una declaratoria di inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano generici, meramente riproduttivi di doglianze già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello, e, in un caso, totalmente privi di argomentazione a supporto della richiesta.
È possibile riproporre in Cassazione le stesse argomentazioni già respinte in appello?
No, non è possibile se ci si limita a una mera riproposizione. Il ricorso in Cassazione deve evidenziare specifici vizi di legittimità della sentenza d’appello (come violazioni di legge o vizi logici manifesti della motivazione) e non può essere una semplice ripetizione di questioni già decise nel merito.
Cosa succede se si chiede un’attenuante senza motivare la richiesta?
Come stabilito in questa ordinanza, una richiesta di attenuante che si risolve in una mera enunciazione, priva di qualsiasi argomentazione a sostegno, è manifestamente infondata. Tale carenza giustifica la mancata risposta specifica da parte del giudice sul punto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40431 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40431 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SALERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 05/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO DE COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e altro);
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che denunzia la violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento della detenzione della sostanza ai fini di uso personale non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione lineare e priva fratture logiche;
Ritenuto altresì che il secondo motivo di ricorso che denunzia il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, oltre che formulato in termini generici, è meramente riproduttivo di doglianza già adeguatamente esaminata e disattesa dai giudici di appello con argomenti giuridici corretti motivazione priva di fratture logiche, laddove è stata altresì diminuita la pen applicata in primo grado;
Ritenuto infine che il terzo motivo di ricorso relativo alla omessa pronuncia della Corte territoriale circa la richiesta attenuante ex art. 62 n. 4 cod. pen. è manifestamente infondato, dal momento che nell’atto di appello l’istanza relativa al riconoscimento di detta attenuante si risolveva in u mera enunciazione priva di qualsiasi argomentazione, tale da giustificare la mancata risposta della Corte sul punto;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/09/2024