Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici d’Appello
Un ricorso inammissibile rappresenta una barriera processuale che impedisce al giudice di entrare nel merito della questione. Ciò accade quando l’atto di impugnazione manca dei requisiti essenziali previsti dalla legge. La recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un chiaro esempio di come la genericità e la ripetitività dei motivi possano portare a tale esito, con conseguenze significative per il ricorrente. Il caso in esame riguarda una condanna per il reato di evasione, confermata in appello e successivamente impugnata dinanzi alla Suprema Corte.
I Fatti del Caso
L’imputato era stato condannato in primo grado per due distinte condotte di evasione. La Corte d’Appello di L’Aquila aveva confermato la sentenza di condanna. Avverso tale decisione, l’interessato proponeva ricorso per Cassazione, lamentando una serie di vizi che, a suo dire, avrebbero inficiato la sentenza di secondo grado.
Le doglianze sollevate nel ricorso riguardavano principalmente il difetto di motivazione sulla responsabilità penale, anche per un presunto travisamento della prova, e la violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento di alcuni benefici.
Le Doglianze e il Ricorso Inammissibile
Il ricorrente chiedeva alla Suprema Corte di annullare la sentenza d’appello per diversi motivi. In particolare, contestava:
* La valutazione della sua responsabilità per i reati di evasione.
* Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.).
* Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
* La mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha ritenuto il ricorso inammissibile. I giudici hanno osservato che i motivi proposti erano generici e si limitavano a ripetere le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorrente, infatti, non si era confrontato in modo critico e specifico con le ragioni esposte nella sentenza impugnata, ma si era limitato a riproporre le proprie tesi in modo assertivo e apodittico.
La rilevanza dei precedenti penali nel ricorso inammissibile
Un aspetto cruciale della decisione riguarda la valutazione dei precedenti penali dell’imputato. La Corte d’Appello aveva motivato in modo congruo il diniego dei benefici richiesti (tenuità del fatto, attenuanti generiche, sospensione condizionale) proprio sulla base della storia criminale del soggetto. I suoi precedenti, definiti gravi e specifici, dimostravano una vera e propria abitualità nella condotta illecita, un fattore che per legge osta alla concessione di tali istituti di favore.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha ribadito un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Di conseguenza, un ricorso che non individua vizi specifici della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse difese già esaminate, è destinato all’inammissibilità.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione coerente e logica sia sulla sussistenza del reato di evasione, basata su un quadro probatorio definito ‘univoco’, sia sulle ragioni del diniego dei benefici. Il ricorso non è riuscito a scalfire questa motivazione, risultando quindi privo di fondamento giuridico.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato due conseguenze dirette per il ricorrente. In primo luogo, la condanna è divenuta definitiva. In secondo luogo, conformemente alla legge e alla giurisprudenza consolidata (richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 186/2000), è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria viene irrogata quando non si ravvisa un’assenza di colpa nel proporre un’impugnazione destinata a un esito negativo. La decisione sottolinea l’importanza di redigere ricorsi specifici e pertinenti, che dialoghino criticamente con la sentenza impugnata, per evitare una declaratoria di inammissibilità e le relative conseguenze economiche.
Per quali motivi un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi sono generici, meramente ripetitivi di quelli già presentati in appello e non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a mere asserzioni apodittiche.
Perché sono stati negati i benefici come la particolare tenuità del fatto e la sospensione condizionale della pena?
I benefici sono stati negati a causa dei precedenti penali gravi e specifici dell’imputato, che dimostravano l’abitualità della sua condotta e quindi escludevano i presupposti giuridici per la concessione di tali istituti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende, a meno che non si dimostri un’assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40423 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40423 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a JOHANNESBURG( SUD AFRICA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 157NUMERO_DOCUMENTO
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME COGNOME impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per due condotte di evasione, deducendo difetto di motivazione in ordine alla responsabilità dell’imputato anche per travisamento della prova, violazione d legge per il diniego della particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis, cod. pen., delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
2. Il ricorso è inammissibile.
I motivi, GLYPH generici e meramente reiterativi di quelli d’appello, disattesi dai giudici d gravame che con motivazione coerente, con cui il ricorrente non si misura in alcun modo, hanno dato atto dell’univoco quadro probatorio che ha dimostrato le condotte di evasione in ordine all quali non risultano contestazioni né di merito né di diritto essendosi il ricorso limita asserzioni apodittiche.
Negli stessi termini la mancata applicazione dell’art.131-bis, cod. pen., delle circosta attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena risultano congruamente motivate dalla sentenza impugnata alla luce dei precedenti penali, gravi ed anche specifici dell’imputato dimostrativi dell’abitualità della sua condotta e tali da escludere la sussistenz presupposti giuridici degli istituti richiamati.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
La Consigliera estensora
Il Presi
Così deciso il 30 settembre 2024