Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza di Motivi Specifici
Quando si presenta un appello, specialmente davanti alla Corte di Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso la sentenza. È necessario formulare critiche precise, tecniche e ben argomentate. Una recente ordinanza della Suprema Corte offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare da motivi generici e confusi, portando non solo alla conferma della condanna ma anche a ulteriori sanzioni per i ricorrenti. Questo caso evidenzia un principio fondamentale del nostro sistema processuale: l’obbligo di confrontarsi specificamente con le ragioni della decisione che si intende impugnare.
Il Caso in Esame: Dalla Condanna in Appello al Ricorso in Cassazione
Due soggetti erano stati condannati in primo grado e successivamente in appello per una serie di reati, tra cui violenza privata (art. 610 c.p.), resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e rifiuto di fornire le proprie generalità (art. 651 c.p.). La Corte d’Appello aveva confermato la decisione del Tribunale.
Contro questa sentenza, i due condannati hanno proposto ricorso congiunto per Cassazione. Il fulcro della loro doglianza riguardava un punto specifico: il riconoscimento della circostanza aggravante legata all’uso di un’arma impropria. A loro avviso, l’errata applicazione della legge su questo punto avrebbe dovuto comportare l’improcedibilità del reato di violenza privata.
I Motivi del Ricorso e la loro Valutazione: Un classico esempio di ricorso inammissibile
Nonostante l’apparente specificità del tema sollevato, la Corte di Cassazione ha stroncato il ricorso, dichiarandolo inammissibile per due ragioni fondamentali: manifesta infondatezza e genericità.
Secondo i giudici supremi, le argomentazioni dei ricorrenti erano state esposte in modo caotico, confuso e di difficile comprensione. Invece di presentare una critica logica e ragionata della sentenza d’appello, il ricorso si limitava a una serie di lamentele disorganizzate. Questo modo di procedere impedisce al giudice di legittimità di comprendere la reale censura mossa alla decisione impugnata.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha basato la sua decisione su due pilastri concettuali del diritto processuale penale.
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato manifestamente infondato. I ricorrenti non si sono confrontati adeguatamente con la motivazione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva spiegato, con argomenti in fatto e senza vizi logici, perché la circostanza aggravante fosse sussistente. La Cassazione non può riesaminare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Ignorare le ragioni del giudice precedente, senza contestarle punto per punto, rende il ricorso inefficace.
In secondo luogo, il ricorso è stato ritenuto generico. Gli Ermellini hanno sottolineato come “una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo” renda la lettura “particolarmente disagevole” e non costituisca una “ragionata censura”. Un ricorso efficace deve seguire un percorso logico chiaro, identificando l’errore del giudice precedente e spiegando perché si tratta di una violazione di legge. Un’esposizione confusa equivale, in pratica, a non presentare alcun motivo valido.
Le Conclusioni
La dichiarazione di inammissibilità ha avuto conseguenze concrete per i ricorrenti. Non solo il ricorso è stato respinto, ma i due sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Questa ordinanza funge da monito: l’accesso alla giustizia, specialmente ai suoi gradi più alti, richiede rigore e precisione. Un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma può comportare anche un aggravio di costi. È fondamentale che i motivi di impugnazione siano specifici, pertinenti e chiaramente argomentati, dimostrando di aver compreso e criticato in modo puntuale le ragioni della decisione che si contesta.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per due ragioni principali: era manifestamente infondato, poiché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, e generico, in quanto le doglianze erano esposte in modo caotico, confuso e poco chiaro.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Secondo la Corte, i motivi sono ‘generici’ quando si basano su una esposizione caotica e confusa delle lamentele, che rende particolarmente difficile la lettura e non permette di individuare una critica ragionata alla motivazione del provvedimento impugnato.
Quali sono state le conseguenze per i ricorrenti?
In seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39892 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39892 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a TORTONA il DATA_NASCITA
NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono congiuntamente avverso la sentenza della Corte di appello di Genova che ha confermato la pronunzia di condanna del Tribunale cittadino per i reati di cui agli artt. 610, 337 e 651 cod. pen.
Lette le conclusioni, pervenute in data 23 settembre 2024, a firma del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, con le quali ha insistito nell’accoglimento dei ricorsi.
Considerato che il primo e il secondo motivo comune, con cui i ricorrenti contestano la violazione e/o erronea applicazione della legge in relazione al riconoscimento della circostanza aggravante dell’arma impropria e la conseguente improcedibilità del reato di cui all’art.610 cod. pen., sono:
manifestamente infondati nella misura in cui non si confrontano con la sentenza impugnata che con motivazione in fatto immune da vizi e in quanto tale insindacabile in questa sede (p.4) ha motivato quanto alla sussistenza della circostanza aggravante;
generici in quanto fondati su una caotica esposizione delle doglianze, dal tenore confuso e scarsamente perspicuo, che rende particolarmente disagevole la lettura e che esuli dal percorso di una ragionata censura della motivazione del provvedimento impugnato. (Sez.2, n. 7801 del 19/11/2013, dep.2014 Hussien, Rv. 259063)
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 ottobre 2024 Il consiglier COGNOME , ensore cest