Ricorso Inammissibile in Cassazione: Il Pericolo di Motivi Generici
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi giudiziarie. Un esempio lampante è offerto da una recente ordinanza della Corte di Cassazione, che ha dichiarato un ricorso inammissibile perché i motivi addotti erano una semplice ripetizione di quanto già esposto e rigettato nei gradi precedenti. Questo caso sottolinea un principio fondamentale della procedura penale: la specificità e la pertinenza dei motivi di impugnazione.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria trae origine da una sentenza del Tribunale di Rovigo. In seguito, la Corte d’Appello di Venezia, riformando parzialmente la prima decisione, dichiarava il reato di minaccia (ex art. 612 c.p.) estinto per intervenuta prescrizione. Tuttavia, la Corte confermava le statuizioni civili, ossia l’obbligo dell’imputato di risarcire il danno alla parte lesa. Non accettando questa conclusione, l’imputato, tramite il suo difensore, proponeva ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso e il Rischio del Ricorso Inammissibile
La difesa basava il ricorso su tre motivi principali:
1. Violazione di legge sulla sussistenza del reato: si contestava l’esistenza stessa del reato di minaccia.
2. Errata qualificazione della minaccia: si denunciava un errore di legge nel considerare la minaccia come grave.
3. Intempestività della querela: si lamentava che la querela, necessaria per la procedibilità del reato, fosse stata presentata fuori termine.
Nonostante le argomentazioni, la Suprema Corte ha ritenuto tutti e tre i motivi manifestamente infondati, conducendo a una declaratoria di ricorso inammissibile.
La Decisione della Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile
La Corte di Cassazione ha stroncato l’impugnazione basandosi su principi procedurali consolidati. Vediamo nel dettaglio perché ogni motivo è stato respinto.
Il Principio della Specificità dei Motivi
Il primo motivo è stato giudicato una ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già discusso e respinto dalla Corte d’Appello. In altre parole, la difesa si è limitata a ripresentare le stesse argomentazioni senza sviluppare una critica specifica e argomentata contro la motivazione della sentenza di secondo grado. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice fotocopia dell’atto d’appello; deve, invece, ‘dialogare’ con la sentenza impugnata, evidenziandone i vizi logici o giuridici. Un motivo così formulato viene considerato dalla Corte solo ‘apparente’, e quindi inammissibile.
La Mancata Confronto con la Sentenza Impugnata
Anche il secondo e il terzo motivo sono stati rigettati per una ragione simile. La Cassazione ha osservato che la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione completa e priva di vizi sui punti contestati (la gravità della minaccia e la tempestività della querela). Il ricorso non si è confrontato con il contenuto di tale motivazione, ignorando le risposte già fornite dai giudici di merito. La Corte Suprema non può riesaminare i fatti del processo, ma solo verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione; se il ricorso non attacca specificamente questi aspetti, è destinato all’insuccesso.
Le Motivazioni della Corte
La motivazione della Corte si fonda sulla funzione stessa del giudizio di legittimità. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riproporre le medesime questioni di fatto. Il suo compito è assicurare l’uniforme interpretazione della legge e il rispetto delle norme processuali. Un ricorso che si limita a ripetere doglianze già esaminate, senza individuare specifici errori nella sentenza d’appello, non assolve alla sua funzione critica. Si trasforma in un tentativo di ottenere un riesame del merito, precluso in quella sede. La Corte definisce tali motivi ‘non specifici ma soltanto apparenti’, poiché omettono di assolvere alla funzione tipica di una critica argomentata contro la decisione oggetto di ricorso. Questa mancanza di specificità rende il ricorso inutile e, di conseguenza, inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre una lezione cruciale: l’efficacia di un’impugnazione, specialmente in Cassazione, dipende dalla sua capacità di essere mirata e specifica. La semplice ripetizione di argomenti già sconfitti è una strategia perdente che porta a una declaratoria di inammissibilità. Le conseguenze non sono solo procedurali, ma anche economiche: il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Per avvocati e assistiti, ciò significa che ogni atto di impugnazione deve essere redatto con la massima cura, costruendo una critica puntuale e ragionata che si confronti direttamente con le motivazioni della sentenza che si intende contestare.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono manifestamente infondati, ad esempio perché costituiscono una mera ripetizione di argomentazioni già dedotte e respinte nei precedenti gradi di giudizio e non contengono una critica specifica e argomentata contro la sentenza impugnata.
Cosa succede quando un reato si estingue per prescrizione ma le statuizioni civili vengono confermate?
Significa che, sebbene non vi sia una condanna penale a causa del tempo trascorso, l’imputato è comunque ritenuto responsabile del danno causato alla vittima e deve quindi procedere al risarcimento, come stabilito nelle statuizioni civili della sentenza.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39891 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39891 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rovigo, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti dell’imputato perché il reato ex art. 612 cod. pen. è estinto per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili.
Letta la memoria, pervenuta in data 27 settembre 2024, a firma del difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, che ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
Considerato che il primo motivo di ricorso, con si contesta la violazione della legge in relazione alla sussistenza del reato di minaccia, nonché il secondo con cui si denunzia violazione di legge per aver qualificato la minaccia come grave e il terzo motivo con cui si lamenta l’intempestività della querela richiesta per la procedibilità del reato, sono tutti manifestamente infondati atteso che:
il primo si risolve nella pedissequa reiterazione di quello già dedotto in appello e puntualmente disatteso dalla corte di merito, dovendosi considerare non specifico ma soltanto apparente, in quanto omette di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
il secondo e il terzo non si confrontano con il contenuto della sentenza impugnata che con motivazione in fatto immune da vizi e come tale insindacabile in questa sede, ha fornito adeguata risposta alle censure indicate (p.9110).
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 ottobre 2024 Il consigljeceestensor