Ricorso Inammissibile: La Cassazione e la Specificità dei Motivi
Presentare un ricorso in Cassazione è l’ultimo grado di giudizio, una fase delicata che richiede precisione e rigore tecnico. Quando un atto di impugnazione non rispetta i criteri previsti dalla legge, la Corte può dichiararlo inefficace senza nemmeno entrare nel merito della questione. È il caso del ricorso inammissibile, come illustrato da una recente ordinanza della Suprema Corte, che ha respinto l’appello di un imputato condannato per rapina impropria proprio per la genericità delle sue argomentazioni.
I Fatti del Caso: Dalla Rapina alla Corte di Cassazione
La vicenda giudiziaria trae origine da una condanna per il reato di rapina impropria. L’imputato, dopo un furto, avrebbe usato violenza per assicurarsi la refurtiva. La sua difesa sosteneva che il reato non si fosse consumato, ma fosse rimasto allo stadio del tentativo, poiché il pieno controllo dei beni non era stato raggiunto.
Sia il tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano respinto questa tesi, ritenendo che l’impossessamento, anche se solo di una parte dei beni sottratti e per un breve lasso di tempo, fosse sufficiente a configurare il reato nella sua forma consumata. Non soddisfatto della decisione, l’imputato ha presentato ricorso per cassazione, sollevando nuovamente la medesima questione sulla qualificazione giuridica del fatto.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini non hanno analizzato nuovamente la differenza tra rapina tentata e consumata, ma si sono concentrati su un aspetto puramente procedurale: la qualità del ricorso presentato.
Secondo la Corte, il motivo di ricorso era una mera riproduzione delle argomentazioni già presentate e respinte nei gradi di merito. L’atto mancava di specificità, ovvero non conteneva una critica puntuale e argomentata delle ragioni esposte dalla Corte d’Appello nella sentenza impugnata. Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte si fonda su principi cardine del diritto processuale penale. Innanzitutto, viene richiamato l’articolo 591 del codice di procedura penale, che sanziona con l’inammissibilità i ricorsi privi di specificità. Un ricorso efficace non può essere una semplice ripetizione di lamentele generiche, ma deve instaurare un dialogo critico con la decisione che si intende contestare. Deve, in altre parole, spiegare perché il giudice precedente ha sbagliato, analizzando punto per punto il suo ragionamento.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva chiaramente spiegato perché la rapina era da considerarsi consumata: l’imputato e il suo complice si erano impossessati con certezza di due dei tre sacchetti sottratti, che infatti non furono mai recuperati. Per la legge, è sufficiente che la cosa sottratta ‘cada nel dominio del soggetto agente’ per perfezionare il reato. Il ricorso, ignorando completamente questa chiara motivazione, si è rivelato sterile e, quindi, inammissibile.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: l’impugnazione non è un’occasione per riproporre all’infinito le stesse difese nella speranza che un giudice diverso decida diversamente. Il processo ha una struttura progressiva e ogni fase richiede un approccio specifico. Il ricorso in Cassazione, in particolare, non è un terzo grado di merito, ma un giudizio sulla legittimità delle decisioni precedenti. Pertanto, chi intende adire la Suprema Corte deve concentrarsi sui vizi logici e giuridici della sentenza impugnata, dimostrando con argomenti pertinenti dove e perché il giudice di secondo grado ha errato. Un ricorso inammissibile non è solo una sconfitta processuale, ma anche un costo economico che ricade sulla parte che lo ha proposto in modo non conforme alla legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché mancava di specificità, limitandosi a riproporre argomenti già discussi e respinti dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi criticamente con le motivazioni della sentenza impugnata.
Quando si considera consumato il reato di rapina impropria secondo la decisione?
Secondo quanto riportato nell’ordinanza, il reato di rapina si considera consumato nel momento in cui la cosa sottratta entra nella sfera di dominio e controllo dell’agente, anche se solo per un breve periodo. Il fatto che parte della refurtiva non sia stata recuperata è stato ritenuto prova sufficiente dell’avvenuto impossessamento.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39872 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39872 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) nato a CARMAGNOLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui genericamente si deduce la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto rapina impropria consumata in luogo di quella tentata, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati da giudice del gravame con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare pag. 1 della motivazione ove la Corte ha sottolineato come l’imputato e il complice si fossero impossessati con certezza di due dei tre sacchetti sottratti, tanto che non erano più stati recuperati e che, in ogni caso, per configurarsi il reato di rapina nella forma consumata è sufficiente che la cosa sottratta cada nel dominio del soggetto agente);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desum dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 8 ottobre 2024
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