Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi Generici nella Bancarotta Fraudolenta
Quando si presenta un ricorso in Cassazione, non basta semplicemente dissentire dalla decisione precedente; è fondamentale articolare motivi specifici e pertinenti. Un ricorso inammissibile è spesso il risultato di una contestazione generica, come dimostra una recente ordinanza della Corte di Cassazione. Analizziamo un caso emblematico che ha visto la conferma di una condanna per bancarotta fraudolenta proprio a causa della carenza dei motivi di appello.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine da una sentenza di primo grado, successivamente confermata dalla Corte d’Appello, che condannava un imprenditore per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale. L’imputato, non accettando la decisione, ha presentato ricorso per cassazione tramite il suo difensore, articolando le proprie doglianze in diversi motivi.
Il ricorso mirava a ribaltare la condanna, ma la sua struttura e il suo contenuto si sono rivelati il suo principale punto debole. Anziché contestare specifici errori di diritto commessi dalla Corte d’Appello, l’atto si è concentrato su aspetti già valutati nei precedenti gradi di giudizio, senza offrire nuovi spunti giuridici o critiche puntuali alla motivazione della sentenza impugnata.
Analisi del Ricorso Inammissibile per Genericità
La Corte di Cassazione ha esaminato attentamente i motivi presentati, giungendo a una conclusione netta: il ricorso era inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale. Per la Corte, i motivi erano intrinsecamente generici e completamente versati in fatto, ovvero tentavano di ottenere una nuova valutazione delle prove, compito che non spetta alla Corte di Cassazione.
Inoltre, la difesa non è riuscita a confrontarsi efficacemente con le argomentazioni della sentenza d’appello, limitandosi a riproporre questioni già respinte, senza indicare dove e perché i giudici di secondo grado avessero sbagliato nell’applicare la legge.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte ha basato la sua decisione su ragioni procedurali chiare e consolidate. Vediamole nel dettaglio.
Genericità e Irrilevanza dei Primi Motivi
I primi due motivi di ricorso sono stati giudicati inammissibili perché intrinsecamente generici
. Questo significa che mancavano di una puntuale enunciazione delle ragioni giustificanti il ricorso
. In altre parole, il difensore non ha spiegato in modo specifico quali norme sarebbero state violate e perché la motivazione della Corte d’Appello era errata, limitandosi a una critica generale e a riproporre la propria visione dei fatti. La Cassazione non può riesaminare le prove, ma solo verificare la corretta applicazione del diritto.
Infondatezza del Terzo Motivo
Anche il terzo motivo, relativo alla mancata applicazione di un’aggravante, è stato respinto. La Corte ha ritenuto che la Corte d’Appello avesse già fornito una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto
su quel punto. Il ricorrente, secondo i giudici, non si è effettivamente confrontato
con quella motivazione, rendendo anche questa doglianza priva di specificità e manifestamente infondata.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: il ricorso per cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Per avere successo, un ricorso deve essere specifico, puntuale e focalizzato su questioni di legittimità. Un ricorso inammissibile non solo porta al rigetto dell’istanza, ma comporta anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come in questo caso la somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende. La decisione sottolinea l’importanza per i difensori di redigere atti che dialoghino criticamente con la sentenza impugnata, evitando la mera riproposizione di argomenti fattuali già esaminati e respinti.
Perché un ricorso per cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando è privo dei requisiti richiesti dalla legge. Nel caso specifico, i motivi erano generici, non specificavano le ragioni giuridiche a sostegno del ricorso e si concentravano su questioni di fatto, che non possono essere riesaminate dalla Corte di Cassazione.
Cosa significa che i motivi di un ricorso sono ‘generici’?
Significa che le contestazioni sono vaghe, non individuano in modo puntuale gli errori di diritto commessi nella sentenza impugnata e non si confrontano specificamente con la motivazione del giudice precedente, limitandosi a una critica generale o a riproporre argomenti già valutati.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende. In questo caso, la somma è stata fissata in 3.000,00 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8821 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8821 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a ALESSANDRIA il 28/07/1951
avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale COGNOME COGNOME era stato condannato per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e bancarotta fraudolenta documentale;
che, avverso detta sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore;
che i primi due motivi di ricorso sono inammissibili, perché sono, non solo completamente versati in fatto, ma anche intrinsecamente generici, in quanto privi di una puntuale enunciazione delle ragioni giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferiment motivazione dell’atto impugnato;
che il terzo motivo è manifestamente infondato e privo di specificità estrinseca, i quanto la Corte di appello, in ordine alla richiesta di applicazione dell’aggravante di cui all 62, n. 6 cod. pen., ha reso motivazione congrua in fatto e corretta in diritto, con la qua ricorrente non si è effettivamente confrontato (cfr. pagina 7 della sentenza impugnata);
che la memoria dell’avv. NOME COGNOME non contiene argomentazioni che consentano di superare il vaglio di inammissibilità dell’originario ricorso;
che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente