Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Quando si presenta un ricorso alla Corte di Cassazione, non è sufficiente esprimere un generico dissenso verso una sentenza di condanna. È necessario, invece, formulare critiche precise e pertinenti, capaci di confrontarsi direttamente con le argomentazioni del giudice precedente. Una recente ordinanza della Suprema Corte ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile e chiarendo i rigidi paletti procedurali che ogni impugnazione deve rispettare.
Il caso analizzato riguarda un imputato condannato per ricettazione che ha tentato di contestare la sua responsabilità e la mancata concessione di un’attenuante, ma senza successo a causa della genericità delle sue argomentazioni.
I Fatti del Caso in Esame
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di ricettazione di un’autovettura. Dopo la conferma della condanna da parte della Corte d’Appello, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a due principali motivi di doglianza.
In primo luogo, contestava la motivazione della sentenza di secondo grado in merito all’affermazione della sua responsabilità penale. In secondo luogo, lamentava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, prevista per i casi di ricettazione di valore modesto.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione ha esaminato entrambi i motivi e li ha giudicati non meritevoli di accoglimento, giungendo a una declaratoria di inammissibilità del ricorso. Questa decisione non entra nel merito delle questioni, ma si ferma a un livello procedurale, sanzionando il modo in cui il ricorso è stato formulato.
Secondo i giudici, il primo motivo era privo di specificità, mentre il secondo era manifestamente infondato. Di conseguenza, il ricorso è stato respinto, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le motivazioni
La decisione della Suprema Corte si fonda su argomentazioni giuridiche precise che meritano di essere analizzate.
La Mancanza di Specificità del Primo Motivo
La Corte ha evidenziato come il primo motivo di ricorso fosse meramente riproduttivo di censure già discusse e ritenute infondate dal giudice d’appello. L’imputato, infatti, non si è confrontato criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, in particolare con la parte in cui le sue dichiarazioni sulla provenienza dell’autovettura erano state giudicate contraddittorie e inverosimili.
La legge, e in particolare l’articolo 591 del codice di procedura penale, richiede che l’impugnazione contenga una critica puntuale e argomentata al provvedimento contestato. Un ricorso che si limita a ripetere le stesse argomentazioni, senza indicare le specifiche lacune logiche o giuridiche della decisione precedente, è considerato generico e, pertanto, inammissibile.
L’Infondatezza Manifesta del Secondo Motivo
Per quanto riguarda la richiesta di attenuante, la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva correttamente escluso la particolare tenuità del fatto basandosi su due elementi concreti: il valore non particolarmente modesto del bene ricettato (l’autovettura) e i precedenti penali dell’imputato.
Questa valutazione, secondo la Cassazione, è pienamente conforme sia alla normativa vigente sia alla consolidata giurisprudenza, che riconoscono al giudice di merito il potere di negare l’attenuante quando il valore del bene non è irrisorio e quando la biografia criminale del soggetto sconsiglia un trattamento sanzionatorio più mite.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, ribadisce che il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per questo, la specificità dei motivi è un requisito non negoziabile. Gli avvocati devono redigere atti che dialoghino criticamente con la sentenza impugnata, pena la sanzione dell’inammissibilità.
In secondo luogo, la decisione conferma che la valutazione delle circostanze attenuanti è rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, il quale deve basarsi su elementi oggettivi (come il valore del bene) e soggettivi (come la personalità e i precedenti dell’imputato). La Cassazione interviene solo se tale valutazione risulta palesemente illogica o contraria alla legge, cosa che non è avvenuta nel caso di specie.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se manca di specificità, ovvero se i motivi non criticano in modo puntuale e argomentato la decisione impugnata, ma si limitano a riproporre le stesse difese già respinte nei gradi precedenti senza confrontarsi con le motivazioni del giudice.
Quali elementi considera il giudice per negare l’attenuante della ricettazione di particolare tenuità?
Il giudice può negare questa attenuante basandosi su due elementi principali: il valore del bene ricettato, se non è considerato particolarmente modesto, e i precedenti penali dell’imputato.
Cosa succede quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. La condanna diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39859 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39859 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CINQUEFRONDI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all’affermazione di penale responsabilità dell’imputato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già discussi e ritenuti infondati dal giudice del gravame con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulla contraddittoria e inverosimile dichiarazione dell’imputato circa la provenienza dell’autovettura);
che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l’inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità, è manifestamente infondato poiché la motivazione con cui la Corte di merito, a pagine 7 e 8, l’ha esclusa alla luce del valore non particolarmente modesto del bene ricettato e dei precedenti penali dell’imputato è conforme al dato normativo e alla consolidata giurisprudenza di legittimità congruamente richiamata;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 8 ottobre 2024
Il Corsigliere j