Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente manifestare il proprio dissenso. È necessario articolare motivi specifici, pertinenti e critici verso la decisione del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile perché ritenuto generico e meramente ripetitivo. Questo caso offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti di ammissibilità di un ricorso e le conseguenze del loro mancato rispetto.
I Fatti del Processo
Il caso ha origine dalla condanna di un individuo per il reato di appropriazione indebita, confermata anche dalla Corte d’Appello. Non rassegnato, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, contestando sia la valutazione delle prove che ha portato alla sua condanna, sia il trattamento sanzionatorio applicatogli, inclusa la subordinazione della sospensione condizionale della pena al pagamento di una provvisionale.
L’Analisi della Corte di Cassazione e il Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, nell’esaminare il ricorso, non è entrata nel merito delle questioni sollevate, ma si è fermata a un vaglio preliminare, dichiarandolo inammissibile per diverse ragioni.
Genericità e Reiterazione dei Motivi
Il primo motivo di critica riguardava la genericità delle argomentazioni dell’imputato. La Corte ha osservato che il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse doglianze già presentate in appello, senza però confrontarsi criticamente con le risposte fornite dai giudici di secondo grado. La sentenza d’appello aveva, infatti, analiticamente esaminato e confutato tali punti con una motivazione logica e completa. Un ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione, ma deve individuare vizi specifici (di legge o di logica) nella decisione che si contesta.
Mancata Specificazione delle Omissioni
L’imputato lamentava anche un’omessa valutazione di alcuni motivi d’appello, ma anche in questo caso la censura è stata ritenuta generica. Il ricorrente, infatti, non ha precisato quali fossero le argomentazioni trascurate dalla Corte d’Appello né ha spiegato perché queste sarebbero state decisive per un esito diverso del processo. La mera affermazione di un’omissione, senza articolarne la rilevanza, non è sufficiente a fondare un valido motivo di ricorso.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione della Cassazione si fonda su un principio cardine del nostro sistema processuale: il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito. La Suprema Corte non riesamina i fatti, ma verifica la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Per questo, è indispensabile che il ricorrente non si limiti a dissentire dalla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, ma indichi con precisione gli errori di diritto commessi.
Il ricorso è stato quindi considerato assertivo e privo di reale confronto con la sentenza di secondo grado. Anche le critiche al trattamento sanzionatorio sono state ritenute manifestamente infondate, poiché la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua e non censurabile sia sulla quantificazione della pena sia sulla conferma della condizione per la sospensione della stessa.
Conclusioni
Questa ordinanza è un monito importante: un ricorso inammissibile non è solo un’occasione persa, ma comporta anche conseguenze economiche. L’imputato, infatti, è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione riafferma che la specificità dei motivi non è un mero formalismo, ma un requisito sostanziale che garantisce la funzionalità del giudizio di Cassazione, evitando che si trasformi in una sterile ripetizione dei gradi precedenti. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la redazione di un ricorso deve essere un lavoro di analisi critica e puntuale della sentenza impugnata, pena la sua irrimediabile bocciatura.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile se i motivi presentati sono generici, ovvero se si limitano a ripetere argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, oppure se non individuano precisi errori di legge o vizi logici.
Cosa si intende per ‘motivo generico’ in un ricorso?
Un motivo di ricorso è considerato ‘generico’ quando non contesta in modo specifico la logica e la completezza della motivazione della sentenza che si sta appellando, ma si limita a esprimere un dissenso generico o a riproporre le stesse tesi difensive già esaminate e disattese.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39847 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39847 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BRESCIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che confermava la penale responsabilità dell’imputato e il trattamento sanzioNOMErio irrogato per il delitto di appropriazione indebita ascritto in rubrica;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è generico in quanto reiterativo di doglianze che la Corte di merito ha analiticamente scrutiNOME (pag. 14-16) e disatteso sulla scorta di una motivazione che non presta il fianco a censura per completezza e congruenza logica, con la quale il ricorrente non si rapporta in termini di specificità, limitandosi a dissentire dalla valutazione delle fonti dichiarative operata dai giudici di merito e a dedurre in termini assertivi l’omessa considerazione della tesi difensiva;
che, in particolare, si assume l’omessa valutazione da parte del giudice d’appello dei motivi articolati con l’atto di gravame senza precisare le doglianze asseritamente trascurate e senza spiegarne la decisività;
che risultano, infine, manifestamente infondate le censure in punto di trattamento sanzioNOMErio, avendo la Corte di merito evidenziato l’assenza di elementi atti a giustificare la rivisitazione del giudizio di comparazione e formulato nel contempo una valutazione di adeguatezza del trattamento sanzioNOMErio determiNOME in primo grado, dando altresì ragione della conferma della subordinazione del beneficio della sospensione al pagamento della provvisionale, statuizioni sostenute da motivazione congrua e incensurabile in questa sede;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma l’8 ottobre 2024
Il Consigliere estensore
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