Ricorso inammissibile: La Cassazione e il Dovere di Specificità
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente esprimere un generico dissenso. La legge richiede precisione, pertinenza e una critica argomentata. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio fondamentale, dichiarando un ricorso inammissibile a causa della sua totale mancanza di specificità. Questa decisione offre uno spunto prezioso per comprendere i requisiti formali di un’impugnazione efficace e le conseguenze del non rispettarli.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di truffa, confermata in secondo grado dalla Corte di Appello di Milano. L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, decideva di presentare ricorso per Cassazione. Tuttavia, l’atto di impugnazione si limitava a sollevare un unico motivo, con cui si deduceva una generica violazione della legge penale. In sostanza, il ricorrente riproponeva le stesse argomentazioni difensive già presentate e respinte dai giudici di merito, senza però articolare una critica puntuale e specifica contro le motivazioni della sentenza d’appello.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha stroncato sul nascere le pretese del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno evidenziato come l’impugnazione fosse completamente priva dei requisiti di specificità imposti, a pena di inammissibilità, dall’articolo 581 del codice di procedura penale. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un ricorso è inammissibile per genericità?
La decisione della Corte si fonda su principi consolidati della procedura penale, che meritano di essere approfonditi.
Il Principio della Specificità dei Motivi
L’articolo 581 del codice di procedura penale stabilisce che i motivi di impugnazione devono essere specifici. Questo significa che il ricorrente non può limitarsi a una contestazione vaga della sentenza. Deve, al contrario, indicare chiaramente:
1. Le parti del provvedimento che intende contestare.
2. Le ragioni di fatto e di diritto che giustificano la richiesta.
3. Le prove a sostegno di tali ragioni.
Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si riesaminano i fatti, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Per questo, la critica deve essere mirata e tecnica.
L’Appello ‘Apparente’ e la Mancanza di Critica Argomentata
La Corte ha qualificato il ricorso come ‘apparente’. Questo aggettivo descrive un atto che, pur avendo la forma esteriore di un’impugnazione, è privo della sua sostanza. Omettere di confrontarsi con le argomentazioni della sentenza impugnata, riproponendo semplicemente le tesi già vagliate e disattese, svuota il ricorso della sua funzione tipica: quella di essere una critica argomentata. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano già ampiamente analizzato le doglianze difensive, fornendo risposte logiche e giuridicamente corrette. Ignorare questo percorso motivazionale rende il ricorso un esercizio sterile e, appunto, inammissibile.
Le Conclusioni: Lezioni Pratiche per un Ricorso Efficace
La pronuncia in esame è un monito importante: un’impugnazione non è una formalità, ma un atto tecnico che richiede rigore e precisione. Per evitare una declaratoria di ricorso inammissibile, è essenziale che l’atto non si limiti a riproporre vecchie difese, ma si concentri nell’individuare e contestare specifici vizi logici o giuridici presenti nella motivazione della sentenza che si intende impugnare. La difesa tecnica deve quindi costruire un dialogo critico con la decisione precedente, dimostrando, punto per punto, dove e perché il giudice abbia errato. In caso contrario, il rischio non è solo quello di vedere la propria istanza respinta, ma anche di subire una condanna al pagamento di spese e sanzioni pecuniarie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era del tutto privo dei requisiti di specificità previsti dall’art. 581 del codice di procedura penale. I motivi erano generici, indeterminati e si limitavano a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio, senza una critica specifica alla sentenza impugnata.
Cosa significa che i motivi di un ricorso devono essere ‘specifici’?
Significa che l’atto di impugnazione deve indicare in modo chiaro e preciso le parti della sentenza che si contestano e le ragioni giuridiche di tale contestazione. Non è sufficiente una critica generale, ma è necessaria un’analisi puntuale che evidenzi gli errori di diritto o i vizi logici della decisione del giudice.
Quali sono le conseguenze per chi presenta un ricorso inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39839 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39839 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che confermava la responsabilità dell’imputato e il trattamento sanzionatorio inflitto per il delitto di truffa ascrittogli;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in relazione all’art. 640 cod. pen., è del tutto privo dei requisiti di specificit previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 581 cod. proc. pen.;
che, invero, la mancanza di specificità dei motivi di ricorso deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l’apparenza degli stessi allorché omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell’appello, genericamente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1’8 ottobre 2024
Il Consigliere estensore