Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea l’Importanza della Specificità dei Motivi
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente lamentare un’ingiustizia in termini generici. È fondamentale che i motivi del ricorso siano specifici, pertinenti e che si confrontino direttamente con le ragioni della decisione che si contesta. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio a causa della sua eccessiva genericità. Analizziamo insieme questo caso per capire quali sono i requisiti di un ricorso efficace e le conseguenze di una sua errata formulazione.
I Fatti del Caso: Il Tentativo di Furto Aggravato
La vicenda giudiziaria ha origine da un episodio di furto aggravato. L’imputato era stato condannato sia in primo grado che in appello per aver tentato di sottrarre una busta di plastica dall’interno di un’automobile. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, l’uomo era stato sorpreso mentre si aggirava intorno al veicolo della persona offesa. In un primo momento, aveva provato a forzare la portiera anteriore del lato passeggero. Non riuscendoci, aveva utilizzato la propria stampella per fare leva e aprire lo sportello, impossessandosi così della refurtiva. La condanna inflitta era stata di due anni, due mesi e venti giorni di reclusione, oltre a una multa di 2.000,00 euro.
Il Percorso Giudiziario e il Ricorso in Cassazione
Contro la sentenza della Corte d’Appello, la difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione. In sostanza, si sosteneva che la sentenza impugnata fosse priva di un’adeguata giustificazione logico-giuridica. Tuttavia, questa contestazione è stata presentata in modo molto ampio, senza entrare nel dettaglio delle argomentazioni sviluppate dalla Corte territoriale.
Le Motivazioni della Suprema Corte: Perché il Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. La ragione principale di questa decisione risiede nella genericità dell’impugnazione. I giudici hanno sottolineato che il ricorso non può limitarsi a enunciare principi generali o a manifestare un dissenso astratto. Al contrario, deve affrontare e smontare punto per punto il “tessuto logico motivatorio” della sentenza che si intende criticare.
Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva fornito una motivazione congrua, logica e priva di contraddizioni per affermare la responsabilità penale dell’imputato. Aveva descritto dettagliatamente il comportamento dell’uomo, basandosi su elementi di prova concreti: l’aggirarsi sospetto vicino all’auto, il duplice tentativo di forzare la portiera e l’uso della stampella come strumento per portare a termine il furto. A fronte di questa ricostruzione, il ricorso della difesa si è rivelato sterile, poiché non ha saputo contrapporre argomenti specifici in grado di minare la coerenza del ragionamento dei giudici di merito.
Le Conclusioni: Conseguenze e Implicazioni Pratiche
La dichiarazione di ricorso inammissibile ha comportato non solo la conferma definitiva della condanna, ma anche un ulteriore onere economico per il ricorrente. Quest’ultimo è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: un’impugnazione, specialmente in sede di legittimità, deve essere un atto tecnico di precisione, mirato a evidenziare errori specifici nell’applicazione della legge o vizi logici manifesti nella motivazione, e non una semplice riproposizione di doglianze generiche.
Perché il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché formulato in termini eccessivamente generici. Non si è confrontato specificamente con le argomentazioni logiche della sentenza impugnata, limitandosi a una critica astratta e senza individuare precisi vizi di legge o di motivazione.
Quale reato era stato contestato all’imputato?
All’imputato era stato contestato il reato di furto aggravato ai sensi degli articoli 624 e 625, n. 2 del codice penale, per aver usato violenza sulle cose, nello specifico forzando la portiera di un’automobile con una stampella per impossessarsi della refurtiva.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la decisione della Cassazione?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di un’ulteriore somma di 3.000,00 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38085 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38085 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PINEROLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza pronunciata dal locale Tribunale che aveva ritenuto COGNOME NOME colpevole del reato di cui agli artt. 624 e 625 n. 2 cod. pen condannandolo alla pena di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 2000,00 di multa.
Avverso detta sentenza l’imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando un solo motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) cod.proc.pen. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale assumendo che la sentenza impugnata sia priva di motivazione.
Il ricorso é inammissibile.
Ed invero la censura, oltre ad essere svolta in termini assolutamente generici con la sola indicazione di principi generali, non si confronta con il tessuto logico motivatorio della sentenza impugnata che con motivazione congrua ed esente da aporie logiche ha dato conto degli elementi posti a base della affermazione della penale responsabilità dell’imputato.
La sentenza impugnata nel confermare la sentenza di primo grado ha invero dato conto che l’imputato é stato ripreso nell’atto di aggirarsi nei pressi dell’auto di proprietà della persona offesa, tentando prima di forzare la portiera anteriore lato passeggero del veicolo e poi, non essendo riuscito nell’intento, aveva utilizzato la sua stampella per forzare la portiera ed impossessarsi della refurtiva contenuta in una busta.di plastica.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28.10.2025