Ricorso Inammissibile: La Cassazione e i Motivi di Appello Generici
Quando si impugna una sentenza, non è sufficiente manifestare un generico dissenso. È necessario formulare critiche precise e puntuali. Un recente caso deciso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 40660/2025 chiarisce perfettamente questo principio, dichiarando un ricorso inammissibile proprio a causa della sua astrattezza. Questo provvedimento ci offre l’occasione per approfondire i requisiti di ammissibilità di un ricorso e le conseguenze di una sua formulazione generica.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un individuo per il delitto di furto. La decisione del tribunale di primo grado è stata successivamente confermata dalla Corte di Appello di Palermo. Non ritenendosi soddisfatto della decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, cercando di ottenere l’annullamento della condanna.
La Decisione della Corte di Cassazione sul Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Di conseguenza, la condanna per furto è diventata definitiva. Oltre a respingere il ricorso, la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi ritenuti inammissibili.
Le Motivazioni: Perché il Ricorso è Stato Dichiarato Inammissibile?
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni. La Corte ha stabilito che l’unico motivo di ricorso presentato si risolveva in “asserzioni astratte del tutto prive di confronto con la fattispecie concreta e con le ragioni della decisione”. In altre parole, il ricorrente non ha contestato specificamente i punti della sentenza della Corte di Appello. Non ha spiegato perché il ragionamento dei giudici di secondo grado fosse errato, limitandosi a formulare critiche generiche.
Questo approccio è contrario ai principi del diritto processuale penale. Il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono riesaminare i fatti nel loro complesso. È, invece, un giudizio di legittimità, in cui si controlla se i giudici dei gradi precedenti abbiano applicato correttamente la legge e abbiano motivato la loro decisione in modo logico e coerente. Per questo motivo, chi ricorre ha l’onere di indicare con precisione gli errori di diritto o i vizi logici della sentenza che intende impugnare.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: la specificità dei motivi di ricorso è un requisito essenziale per la sua ammissibilità. Un ricorso vago e generico, che non si confronta criticamente con la sentenza impugnata, è destinato a essere dichiarato inammissibile. Le conseguenze pratiche per chi presenta un appello di questo tipo sono severe: non solo la condanna diventa definitiva, ma si aggiunge anche l’obbligo di pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria. Questa decisione serve da monito sull’importanza di redigere atti di impugnazione dettagliati, pertinenti e giuridicamente fondati, evitando contestazioni superficiali che non hanno alcuna possibilità di essere accolte.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i suoi motivi sono stati ritenuti delle “asserzioni astratte”, completamente prive di un confronto specifico con i fatti del caso e con le ragioni esposte nella sentenza della Corte d’Appello.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato?
L’imputato era stato condannato in via definitiva per il delitto di furto.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del suo ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40660 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40660 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna il delitto di furto;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso si risolve in asserzioni astratte del tutto prive di confronto con la fattispecie concreta e con le ragioni della decisione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/12/2025