Ricorso Inammissibile: Le Conseguenze di un Appello Generico
Quando si impugna una sentenza, la forma e la sostanza dei motivi sono cruciali. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ci offre uno spunto fondamentale su come un ricorso inammissibile per genericità o mera reiterazione dei motivi possa non solo precludere l’esame nel merito, ma anche comportare la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. Analizziamo insieme questa ordinanza per comprendere le ragioni dietro una tale decisione.
I Fatti del Caso
Due soggetti, condannati in primo e secondo grado per il reato continuato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, hanno proposto ricorso per cassazione. La loro impugnazione si concentrava su un unico punto: il vizio di motivazione della sentenza della Corte d’Appello riguardo al diniego delle attenuanti generiche. Nonostante la sentenza di appello avesse parzialmente riformato quella di primo grado (escludendo la continuazione interna e applicando una fattispecie di reato meno grave), i ricorrenti ritenevano che la motivazione sul diniego delle attenuanti non fosse adeguata.
La Decisione della Corte: un Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte ha esaminato i ricorsi e li ha dichiarati entrambi inammissibili. Questa decisione non è entrata nel merito della questione (ovvero, se le attenuanti generiche fossero dovute o meno), ma si è fermata a un livello preliminare, valutando la correttezza formale e sostanziale dei ricorsi stessi. La Corte ha distinto nettamente le posizioni dei due ricorrenti, evidenziando per ciascuno specifiche carenze che hanno portato al rigetto.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha fornito motivazioni distinte per ciascun ricorrente, spiegando perché entrambi gli appelli fossero viziati in modo insanabile.
Il Ricorso Reiterativo: Un Errore da Evitare
Per il primo ricorrente, la Corte ha rilevato che la sua censura
era meramente reiterativa. In altre parole, si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte dalla Corte d’Appello, senza confrontarsi specificamente con le ragioni addotte da quest’ultima. La sentenza di secondo grado, pur riconoscendo l’assenza di precedenti penali (incensuratezza), aveva basato il diniego delle attenuanti su elementi precisi:
1. L’organizzazione del gruppo, caratterizzata da sinergia e rapidità operativa.
2. L’allarme sociale derivante dalla disponibilità di diverse tipologie di stupefacenti, indice di un’ampia platea di consumatori.
Il ricorrente non ha contestato nel merito questi punti, rendendo il suo ricorso un semplice doppione delle argomentazioni precedenti e, quindi, inammissibile.
Il Ricorso Generico: La Necessità di Specificità
Per il secondo ricorrente, il giudizio è stato ancora più netto. Il suo ricorso è stato definito del tutto generico
. La difesa non aveva in alcun modo precisato quali fossero le doglianze
asseritamente trascurate dalla Corte territoriale. Un ricorso per cassazione deve indicare con chiarezza e specificità i vizi della sentenza impugnata, non potendosi limitare a una lamentela vaga e non circostanziata. Questa mancanza di specificità ha reso impossibile per la Suprema Corte valutare la fondatezza delle critiche, portando inevitabilmente alla declaratoria di inammissibilità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Decisione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del diritto processuale: un’impugnazione, specialmente in sede di legittimità, deve essere specifica, pertinente e critica rispetto alla motivazione del provvedimento che si contesta. Non è sufficiente ripetere argomenti già respinti o lamentarsi in modo generico. La conseguenza di un ricorso inammissibile non è solo la conferma della condanna, ma anche l’addebito delle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila Euro. Per la difesa, ciò significa che la redazione di un ricorso richiede un’analisi approfondita della sentenza impugnata e la costruzione di argomentazioni nuove e puntuali, capaci di evidenziare reali vizi di legittimità.
Perché il ricorso del primo imputato è stato dichiarato inammissibile?
È stato ritenuto inammissibile perché la sua censura era meramente reiterativa dei motivi già presentati in appello, senza confrontarsi criticamente con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato l’organizzazione del gruppo e la diversità degli stupefacenti detenuti.
Qual era il difetto del ricorso del secondo imputato?
Il suo ricorso è stato giudicato del tutto generico, poiché la difesa non ha precisato in alcun modo le doglianze che la Corte territoriale avrebbe trascurato nella sua motivazione. La mancanza di specificità ha reso l’impugnazione inammissibile.
Quali sono le conseguenze economiche per i ricorrenti a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Oltre alla conferma della sentenza di condanna, i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila Euro in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8964 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8964 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 17/01/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME nato a BARI il 13/05/2003
NOME nato a BITONTO il 01/07/1986
avverso la sentenza del 10/10/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che COGNOME NOME e NOME – imputati del reato continuato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti – hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10/10/2023, con cui la Corte d’Appello di Bari ha parzialmente riformato (applicando il comma 5 dell’art. 73 ed escludendo la continuazione interna) la sentenza di condanna in primo grado emessa con rito abbreviato dal G.u.p. dal Tribunale di Bari, deducendo vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche;
ritenuto che la censura del PANTALEO sia meramente reiterativa, in presenza di una motivazione che, pur dando atto dell’incensuratezza del ricorrente, ha ritenuto dirimente, in senso ostativo, la “già evidenziata organizzazione del gruppo con funzioni sinergiche e rapidità operativa” anche per impedire l’intervento delle Forze dell’ordine, oltre all’allarme derivante dalla contemporanea disponibilità di stupefacenti di diversa tipologia (profilo valorizzato per l’ampiezza della platea di consumatori interessati, sul quale la difesa ricorrente non ha ritenuto di confrontarsi);
ritenuto che il ricorso del COGNOME sia del tutto generico, non avendo la difesa in alcun modo precisato le doglianze asseritamente trascurate nella motivazione della Corte territoriale;
ritenuto che le considerazioni fin qui svolte impongano una declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2025
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I Presidente