Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sottolinea i Requisiti di Specificità dell’Appello
Un recente provvedimento della Corte di Cassazione offre un importante spunto di riflessione sui requisiti formali e sostanziali dell’atto di appello penale. Con un’ordinanza, i giudici hanno dichiarato un ricorso inammissibile perché ritenuto eccessivamente generico, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione. Questa decisione ribadisce un principio fondamentale: per contestare una sentenza, non basta un generico dissenso, ma è necessario formulare censure specifiche e dettagliate.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dalla condanna per il delitto di furto inflitta a un imputato, condanna che era stata confermata anche dalla Corte di Appello di Torino. Non rassegnandosi alla decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidando la sua difesa a un unico motivo: la presunta violazione dell’articolo 129 del codice di procedura penale, che disciplina l’obbligo di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità.
La Valutazione sul Ricorso Inammissibile
La Suprema Corte, tuttavia, non è nemmeno entrata nel merito della questione sollevata. L’analisi si è fermata a un livello preliminare, quello dell’ammissibilità dell’atto. I giudici hanno rilevato che il motivo di ricorso era affetto da ‘genericità per indeterminatezza’.
In altre parole, il ricorrente si era limitato a enunciare una violazione di legge senza però fornire gli elementi necessari a sostenerla. Secondo l’ordinanza, l’appello era privo dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale, che impone di indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.
La Mancanza di Specificità
La Corte ha sottolineato come, a fronte di una motivazione della sentenza d’appello ritenuta ‘logicamente corretta’, il ricorrente non avesse indicato quali elementi concreti stessero alla base della sua censura. Inoltre, non aveva specificato quale causa di proscioglimento, a suo avviso, sarebbe dovuta emergere e perché. Questa mancanza di concretezza ha reso impossibile per la Corte valutare la fondatezza del motivo, portando inevitabilmente a una declaratoria di ricorso inammissibile.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Corte di Cassazione è netta e lineare. Il principio cardine è che l’atto di impugnazione deve possedere un’autosufficienza critica. Non può essere una mera ripetizione di argomenti già respinti o una generica lamentela, ma deve instaurare un dialogo critico e argomentato con la decisione impugnata. Nel caso specifico, il ricorso non ha superato questa soglia. La sua genericità ha impedito di individuare un vizio concreto nella sentenza della Corte d’Appello, che è stata quindi considerata immune da censure.
La conseguenza di tale valutazione è stata duplice: la conferma della condanna e l’aggiunta di un onere economico per il ricorrente, consistente nel pagamento delle spese del procedimento e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso privo dei requisiti minimi di legge.
Conclusioni: L’Importanza della Chiarezza negli Atti Giudiziari
Questa ordinanza è un monito per tutti gli operatori del diritto sull’importanza di redigere atti di impugnazione chiari, specifici e ben argomentati. Un ricorso inammissibile non solo priva l’imputato della possibilità di vedere esaminate le proprie ragioni nel merito, ma comporta anche significative conseguenze economiche. Per evitare un esito simile, è fondamentale che ogni motivo di appello identifichi con precisione l’errore del giudice precedente, lo argomenti con riferimenti normativi e fattuali pertinenti e indichi chiaramente quale diversa decisione si sarebbe dovuta adottare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico e indeterminato. L’appellante non ha specificato gli elementi di fatto e le ragioni di diritto a sostegno della sua censura, né ha indicato quale causa di proscioglimento avrebbe dovuto essere applicata, violando così i requisiti dell’art. 581 del codice di procedura penale.
Quali requisiti di legge non sono stati rispettati dall’appellante?
Secondo l’ordinanza, il ricorso era privo dei requisiti prescritti dall’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione indichi in modo specifico i motivi, con le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a loro sostegno.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40632 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40632 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, né specifica quale sarebbe la causa di proscioglimento che, in tesi, verrebbe in rilievo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 03/12/2025