Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 39995 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39995 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procurato generale NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in esito a giudizio abbrevia ha confermato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, emessa il 17 luglio 2024, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazion un computer portatile di provenienza furtiva, trovato in suo possesso a seguito di un controllo per strada.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, deducendo, con unico motivo, violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto come ricettazione anziché come fur essendo inutilizzabili le dichiarazioni rese dall’imputato nell’immediatezza dei fatti. Si rileva che l’imputato aveva confessato, nel corso del processo, di essere stato l’autor
del furto del computer.
Nel respingere tale tesi, la Corte di appello ha valorizzato le dichiarazioni rese dal ricor allorquando era stato sottoposto a controllo, laddove egli aveva precisato che il computer era di sua proprietà.
Tali dichiarazioni non sarebbero state utilizzabili ai sensi dell’art. 63 cod. proc. pen., avrebbe dovuto essere ritenuta credibile la versione dei fatti resa dal ricorrente in giud e non contrastante con quanto riferito dalla vittima del furto, anche in relazione modalità di esso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivo generico.
Deve ricordarsi che in tema di ricorso per cassazione, è onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l’inammissibilità del ricorso per ge del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì la incide complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416). Inoltre, nell’ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l’inutiliz di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilit per aspecificità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini d cosiddetta “prova di resistenza”, in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimame diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risulta risultino sufficienti a giustificare l’identico convincimento (Sez. 3, n. 3207 del 02/10/ – dep. 23/01/2015, COGNOME, Rv. 262011).
Nel caso in esame, il ricorrente non si è cimentato in alcuna prova di resistenza ne senso descritto dal richiamato principio di diritto, dal momento che la Corte territoriale ha fondato la condanna solo sulle dichiarazioni rese dall’imputato nell’immediatezza del controllo subito all’inizio delle indagini, bensì e principalmente sulle discrasie tra la ve da costui resa nel corso del giudizio di primo grado (una volta che gli erano note le accuse e quella offerta dalla persona offesa a proposito della circostanza – reputata decisiva co giudizio di merito non manifestamente illogico – che l’automobile da dove il bene era stat sottratto fosse stata chiusa a chiave dalla vittima, secondo la sua versione e, dunque, non poteva essere vero che l’imputato si fosse limitato ad aprire lo sportello del mezzo senza compiere alcuna effrazione, come da lui dichiarato.
Inoltre, la Corte territoriale, richiamando la sentenza di primo grado, non ha creduto al versione del ricorrente anche in conseguenza delle divergenze tra quanto da lui dichiarato al dibattimento e quanto contenuto in una memoria depositata in giudizio, a proposito delle ragioni che lo avevano portato a commettere il furto (una volta perché ubriaco ed un’altra per sopperire a necessità economiche legate all’acquisto di droga).
Di tanto, il ricorso non dà contezza, dimostrando la sua genericità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente a pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla RAGIONE_SOCIALE delle Ammende, commisurata all’effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende. Così deciso, il 12/11/2025.