Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3109 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3109 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOMENOME COGNOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PIACENZA il 06/10/1972
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 18 settembre 2023 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Piacenza del 9 giugno 2022 con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 186, cornmi 1, 2 lett. c), 2bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con tre distinti motivi: inosservanza ed erronea applicazione di legge; inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità e inammissibilità; travisamento del fatto e mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; con tutte e tre le doglianze censurando l’insussistenza della sua responsabilità penale per il reato ascrittogli, non essendo la stessa fondata su un quadro probatorio inequivoco e adeguatamente confortante.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
Deve essere osservato, infatti, come essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale, con la quale sono state diffusamente rappresentate le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato (pag. 2 e s.), di fatto reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado, già vagliate da parte della Corte territoriale.
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fond .dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si conte Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel ca esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ci solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).
E’ inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr sidente