Ricorso Inammissibile: La Cassazione Ribadisce la Necessità di Motivi Specifici
L’esito di un processo non dipende solo dalla fondatezza delle proprie ragioni, ma anche dal modo in cui queste vengono presentate nelle sedi giudiziarie. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione ha messo in luce un principio fondamentale della procedura penale: la genericità dei motivi di impugnazione conduce a un ricorso inammissibile. Questa ordinanza offre uno spunto prezioso per comprendere l’importanza di una critica argomentata e puntuale nei confronti delle sentenze.
I Fatti del Caso: Dalla Condanna al Ricorso
La vicenda processuale ha origine dalla condanna di un automobilista per il reato di guida in stato di ebbrezza, ai sensi dell’art. 186 del Codice della Strada. La sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale, veniva confermata dalla Corte d’Appello.
L’imputato, non rassegnandosi alla decisione, proponeva ricorso per cassazione tramite il proprio difensore, sollevando tre motivi principali: l’errata applicazione della legge, la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione (mancanza, contraddittorietà e illogicità). In sostanza, la difesa lamentava l’assenza di un quadro probatorio solido e inequivocabile a fondamento della responsabilità penale del suo assistito.
La Decisione della Corte di Cassazione: un ricorso inammissibile
La Suprema Corte, con una decisione netta, ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini non sono entrati nel merito delle questioni sollevate, poiché hanno riscontrato un vizio preliminare che ha precluso ogni ulteriore valutazione. Il ricorso, secondo la Corte, non faceva altro che riproporre le medesime considerazioni critiche già espresse nell’atto di appello e già valutate e respinte dalla Corte territoriale. Mancava, in altre parole, un confronto specifico e critico con le argomentazioni della sentenza di secondo grado.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione si fonda su un principio cardine del diritto processuale penale, consolidato da una giurisprudenza costante. Vediamo nel dettaglio le ragioni espresse dalla Corte.
La Funzione Critica dell’Impugnazione
La funzione tipica di un’impugnazione, che sia un appello o un ricorso per cassazione, è quella di svolgere una critica argomentata avverso il provvedimento che si contesta. Non è sufficiente esprimere un generico dissenso. Ai sensi degli articoli 581 e 591 del codice di procedura penale, i motivi devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sostengono la richiesta.
L’atto di impugnazione deve, quindi, instaurare un dialogo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, evidenziandone le presunte lacune, errori o illogicità.
La Genericità dei Motivi come Causa di un ricorso inammissibile
Quando un ricorso si limita a riprodurre e reiterare le stesse doglianze già respinte nel grado precedente, senza confrontarsi criticamente con le ragioni addotte dal giudice che le ha rigettate, esso perde la sua funzione essenziale. Diventa un atto sterile che non apporta nuovi elementi di valutazione critica.
La Corte ha sottolineato che un simile approccio rende il motivo di ricorso generico e, di conseguenza, lo destina all’inammissibilità. La critica deve essere mirata, non una semplice riproposizione di argomenti già vagliati.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche per la Difesa
Questa ordinanza rappresenta un monito importante per gli operatori del diritto. La preparazione di un atto di impugnazione richiede un’analisi approfondita non solo dei fatti, ma soprattutto della motivazione della sentenza che si intende contestare. È imperativo che l’avvocato identifichi i passaggi logici e giuridici della decisione del giudice e costruisca su di essi una critica specifica, pertinente e argomentata.
Limitarsi a ripetere le argomentazioni precedenti equivale a presentare un ricorso destinato a essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La specificità non è un mero formalismo, ma l’essenza stessa del diritto di impugnazione.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una semplice reiterazione delle critiche già sollevate nell’atto di appello, senza un confronto specifico e argomentato con la motivazione della sentenza di secondo grado.
Qual è la funzione tipica di un atto di impugnazione secondo la Corte?
Secondo la Corte, la funzione tipica dell’impugnazione è quella di realizzare una critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, indicando specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono la richiesta, in un confronto puntuale con la sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3109 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3109 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PIACENZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
- Con sentenza del 18 settembre 2023 la Corte di appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale di Piacenza del 9 giugno 2022 con cui COGNOME NOME era stato condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 186, cornmi 1, 2 lett. c), 2bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con tre distinti motivi: inosservanza ed erronea applicazione di legge; inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, inutilizzabilità e inammissibilità; travisamento del fatto e mancanza contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; con tutte e tre le doglianze censurando l’insussistenza della sua responsabilità penale per il reato ascrittogli, non essendo la stessa fondata su un quadro probatorio inequivoco e adeguatamente confortante.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.
Deve essere osservato, infatti, come essi, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale, con la quale sono state diffusamente rappresentate le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità dell’imputato (pag. 2 e s.), di fatto reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado, già vagliate da parte della Corte territoriale.
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell’impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fond .dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si conte Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel ca esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ci solo si destina all’inammissibilità, venendo meno in radice l’unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).
E’ inammissibile, quindi, il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l’atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (così, tra le altre: Sez. 2, n 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 18 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Pr sidente