Ricorso inammissibile: la lezione della Cassazione sulla specificità dei motivi
Nel processo penale, presentare ricorso in Cassazione è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise per essere esaminato nel merito. Un recente provvedimento della Suprema Corte ci offre un chiaro esempio di come un ricorso inammissibile possa derivare dalla genericità e dalla ripetitività dei motivi. Analizziamo questa ordinanza per comprendere perché la specificità dell’atto di impugnazione è un requisito non negoziabile.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bari, che aveva confermato una condanna per un reato previsto dall’art. 73 del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990). L’imputato, tramite il suo difensore, aveva sollevato un unico motivo di ricorso: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. A suo avviso, la Corte territoriale non aveva adeguatamente considerato elementi a suo favore che avrebbero giustificato una riduzione della pena.
La Decisione della Corte: un ricorso inammissibile per genericità
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha tagliato corto, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non è entrata nel merito della questione (ovvero se le attenuanti fossero dovute o meno), ma si è fermata a un livello preliminare, quello procedurale. Secondo i giudici di legittimità, il ricorso non superava il vaglio di ammissibilità per due ragioni fondamentali, strettamente collegate tra loro.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha basato la sua decisione su una duplice constatazione. In primo luogo, il motivo di ricorso è stato giudicato “meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito”. In altre parole, la difesa si era limitata a ripresentare in Cassazione le stesse argomentazioni già esposte e respinte in Appello, senza aggiungere nuovi profili di critica.
In secondo luogo, e come diretta conseguenza del primo punto, il ricorso è stato ritenuto “generico rispetto alla motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta”. Questo è il fulcro della decisione. Per essere ammissibile, un ricorso non può ignorare le ragioni esposte dal giudice precedente. Deve, al contrario, analizzare punto per punto la motivazione della sentenza d’appello e spiegare perché essa sia errata in diritto. Limitarsi a ripetere la propria tesi, senza demolire quella avversaria, equivale a un dialogo tra sordi che il processo non ammette.
Le Conclusioni
La pronuncia in esame ribadisce un principio cardine del nostro sistema processuale: l’atto di impugnazione deve essere specifico e critico, non una sterile ripetizione. Per avere una possibilità di successo, un ricorso deve instaurare un confronto serrato e pertinente con la decisione che si intende contestare. In mancanza di questa specificità, il risultato è un ricorso inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche a versare una somma (in questo caso, tremila euro) alla Cassa delle ammende. Una lezione importante per ogni operatore del diritto sull’importanza di redigere atti difensivi mirati ed efficaci.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano considerati generici e meramente riproduttivi di censure già valutate nei precedenti gradi di giudizio, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
Qual era l’oggetto principale del ricorso presentato alla Corte di Cassazione?
L’oggetto del ricorso era il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche da parte della Corte d’Appello.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39486 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39486 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
t
R.G. n. 19967/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. n del 1990);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuant generiche;
Ritenuto il motivo inammissibile perché, da una parte, meramente riproduttivo di censure già adeguatamente valutate dai Giudici di merito e, dall’altra, perché generico rispetto a motivazione della sentenza impugnata con la quale non si confronta;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 novembre 2025.