Ricorso Inammissibile: La Cassazione Sancisce i Limiti della Genericità
Presentare un ricorso in Cassazione richiede precisione e specificità. Un’impugnazione non può limitarsi a ripetere argomenti già discussi e respinti. La recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta quando un ricorso inammissibile viene dichiarato tale per genericità, con conseguenze significative per il ricorrente. Analizziamo una decisione che funge da monito sull’importanza di formulare censure mirate e non meramente ripetitive.
I Fatti del Processo: Dalla Condanna al Ricorso per Cassazione
Il caso ha origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato era stato ritenuto colpevole del reato di resistenza a un pubblico ufficiale, previsto e punito dall’articolo 337 del codice penale. Non accettando la decisione, l’individuo ha proposto ricorso per Cassazione, affidando le sue speranze di riforma della sentenza a un unico motivo di impugnazione.
Il Motivo del Ricorso: Una Questione di Qualificazione Giuridica
Il ricorrente ha contestato la qualificazione giuridica dei fatti ascrittigli. Secondo la sua difesa, il comportamento tenuto non integrava gli estremi del reato di resistenza a pubblico ufficiale, ma avrebbe dovuto essere ricondotto alla meno grave fattispecie di oltraggio a un pubblico ufficiale, disciplinata dall’articolo 341 bis del codice penale. La difesa, quindi, non contestava la materialità dei fatti, ma la loro interpretazione e il conseguente inquadramento normativo operato dai giudici di merito.
La Decisione della Corte sul ricorso inammissibile
La Suprema Corte, esaminati gli atti, ha adottato una decisione netta, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa statuizione non entra nel merito della questione sollevata, ma si ferma a un vaglio preliminare sulla validità stessa dell’impugnazione. La Corte ha individuato due vizi fondamentali nel motivo di ricorso proposto.
La Genericità come Vizio Fatale
In primo luogo, il motivo è stato ritenuto ‘generico’. Questo significa che non sono stati dedotti elementi specifici e puntuali in grado di confutare la correttezza della decisione impugnata. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a una generica lamentela, ma deve articolare critiche precise, indicando in modo chiaro quali aspetti della sentenza di merito sarebbero errati e perché.
La Mera Riproduzione di Censure Precedenti
In secondo luogo, la Corte ha sottolineato come il ricorso fosse ‘meramente riproduttivo di censure già correttamente valutate dai Giudici di merito’. In altre parole, il ricorrente si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni già presentate e respinte in appello, senza introdurre nuovi profili di illegittimità specifici del giudizio di legittimità. Questo comportamento processuale non è consentito, poiché il giudizio di Cassazione non è un terzo grado di merito dove ridiscutere l’intera vicenda, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione basandosi su un principio consolidato della procedura penale: l’inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza o genericità dei motivi. I giudici hanno ritenuto che l’impugnazione non sollevasse alcuna questione di diritto che meritasse un esame approfondito. La difesa non ha evidenziato vizi logici o errori giuridici nella sentenza della Corte d’Appello, ma ha tentato di ottenere una nuova valutazione dei fatti, preclusa in sede di legittimità. La decisione si fonda quindi sulla necessità di preservare la funzione della Cassazione come giudice della legge, evitando che si trasformi in un’istanza meramente dilatoria o in un terzo grado di giudizio sul fatto. La condanna al pagamento delle spese e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende è la diretta conseguenza di legge per un ricorso dichiarato inammissibile.
Le conclusioni
In conclusione, questa ordinanza ribadisce un concetto fondamentale per chi intende adire la Corte di Cassazione: la specificità e la pertinenza dei motivi sono requisiti imprescindibili. Un ricorso inammissibile non solo non ottiene il risultato sperato, ma comporta anche ulteriori oneri economici per il ricorrente. La decisione serve da chiaro promemoria per gli operatori del diritto sull’importanza di redigere atti di impugnazione che identifichino con precisione i vizi della sentenza contestata, evitando la sterile riproposizione di argomenti già vagliati e respinti.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico, non avendo dedotto alcunché di specifico, e perché meramente riproduttivo di censure già correttamente valutate dai giudici di merito.
Qual era l’argomento principale del ricorrente?
L’argomento principale del ricorrente riguardava la qualificazione giuridica dei fatti, sostenendo che non si trattasse di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), ma che la condotta dovesse essere ricondotta al reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 bis c.p.).
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39213 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39213 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ARONA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 16602/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod. p Esaminato il motivo di ricorso, relativo alla qualificazione giuridica dei fatti e alla manc riconduzione all’art. 341 bis cod. pen;
Ritenuto il motivo generico / non essendo stato dedotto alcunchè di specifico e perché meramente riproduttivo di censure già correttamente valutate dai Giudici di merito;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2025.