Ricorso inammissibile: perché la specificità dei motivi è cruciale
Quando si impugna una sentenza, la forma è sostanza. Un ricorso presentato alla Corte di Cassazione deve essere formulato con precisione, esponendo chiaramente le ragioni di diritto che si ritengono violate. In caso contrario, il rischio è quello di vedersi dichiarare il ricorso inammissibile per genericità, con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. È quanto accaduto in una recente ordinanza della Suprema Corte, che offre un importante monito sulla necessità di redigere atti di impugnazione specifici e circostanziati.
I fatti del caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Torino per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti di lieve entità, previsto dall’art. 73, comma 5, del Testo Unico sugli Stupefacenti (d.P.R. 309/1990). L’imputato, non accettando la decisione di secondo grado, ha proposto ricorso per Cassazione, affidando la sua difesa a un motivo relativo al giudizio di responsabilità. Tuttavia, l’atto di impugnazione non ha superato il vaglio preliminare della Suprema Corte.
La decisione della Cassazione: il ricorso inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. La decisione è stata netta e lapidaria: il motivo presentato era stato ritenuto ‘generico’, poiché non era stato dedotto ‘alcunchè’ di specifico per contestare la sentenza impugnata. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Con questa ordinanza, la condanna d’appello è diventata definitiva.
Le motivazioni della Corte
La motivazione alla base della decisione risiede in un principio fondamentale del diritto processuale penale: il principio di specificità dei motivi di ricorso. Quando si presenta un’impugnazione, non è sufficiente manifestare un generico dissenso rispetto alla sentenza. È necessario, invece, indicare in modo chiaro e preciso quali parti del provvedimento si contestano e per quali ragioni giuridiche.
Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che il ricorso si limitava a criticare il giudizio di responsabilità senza articolare argomentazioni specifiche, senza evidenziare vizi logici nella motivazione della sentenza d’appello o errori nell’applicazione della legge. Questa mancanza di concretezza rende l’atto ‘generico’ e, quindi, non meritevole di essere esaminato nel merito. La funzione della Corte di Cassazione, infatti, non è quella di riesaminare i fatti del processo, ma di verificare la corretta applicazione del diritto, e può farlo solo se i motivi di ricorso sono specifici.
Le conclusioni e le implicazioni pratiche
Questa ordinanza ribadisce un concetto cruciale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale: la genericità non paga, anzi, costa. Un ricorso inammissibile non solo chiude definitivamente la porta a una possibile riforma della sentenza, ma comporta anche conseguenze economiche significative per l’imputato. La condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende rappresenta una sanzione per aver attivato inutilmente il complesso meccanismo della giustizia di legittimità.
Per gli avvocati, questa decisione è un richiamo alla diligenza professionale nella redazione degli atti, che devono essere tecnicamente impeccabili e contenere critiche mirate e argomentate. Per gli assistiti, è la conferma che il successo di un ricorso in Cassazione dipende interamente dalla capacità di individuare e formulare vizi specifici della decisione impugnata, e non da un generico lamento sulla giustizia della condanna.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto ‘generico’, ovvero privo di motivi specifici e argomentazioni concrete contro la sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Le conseguenze sono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Inoltre, la sentenza di condanna diventa definitiva.
Qual era il reato per cui l’imputato era stato condannato in appello?
L’imputato era stato condannato per il reato previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990, relativo a fatti di lieve entità in materia di sostanze stupefacenti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39198 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39198 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a MIRANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.G. n. 16522/2025
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato previsto dall’art. 73, comm d.P.R. n. 309 del 1990);
Esaminato il motivo di ricorso, relativo al giudizio di responsabilità; Ritenuto il motivo inammissibile perché generico, non essendo stato dedotto alcunchè; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 26 settembre 2025.