Ricorso inammissibile: quando l’appello è generico
Presentare un ricorso contro una sentenza di condanna è un diritto fondamentale, ma deve seguire regole precise. Un recente provvedimento della Corte di Cassazione chiarisce perché un ricorso inammissibile può essere dichiarato tale se i motivi sono vaghi e non specifici. Analizziamo questa ordinanza per capire i requisiti essenziali di un’impugnazione e le conseguenze di una sua errata formulazione.
I fatti del caso
Un individuo, condannato in primo grado per il reato previsto dall’art. 495 del codice penale, vedeva la sua condanna confermata dalla Corte d’Appello. Non rassegnato, decideva di presentare ricorso in Cassazione, contestando unicamente l’entità della pena inflitta, ritenuta eccessiva. L’appello, tuttavia, si concentrava su una critica generica alla decisione dei giudici di merito, senza entrare nei dettagli.
La decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (cioè, se la pena fosse giusta o meno), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. La Corte ha stabilito che l’atto di impugnazione non rispettava i requisiti minimi previsti dalla legge per poter essere esaminato. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Perché un Ricorso è Inammissibile?
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su due pilastri argomentativi fondamentali, entrambi cruciali per comprendere la logica del processo penale.
La genericità del motivo di ricorso
Il primo punto, e il più importante, riguarda la violazione dell’articolo 581, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale. Questa norma impone che l’atto di impugnazione contenga l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. In altre parole, non basta lamentarsi della sentenza; è necessario spiegare perché è sbagliata, indicando con precisione i passaggi della motivazione che si contestano e gli elementi che il giudice avrebbe dovuto considerare diversamente.
Nel caso di specie, il ricorso è stato giudicato ‘generico’ e ‘indeterminato’ perché si limitava a criticare la pena senza consentire al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi specifici. Un ricorso efficace deve essere una critica mirata, non una protesta generica.
L’assenza di un obbligo di motivazione rafforzata
Il secondo argomento riguarda l’obbligo di motivazione del giudice. La Cassazione ha osservato che la pena inflitta era stata determinata partendo dal minimo edittale previsto dalla legge, per poi essere diminuita grazie alla concessione delle attenuanti generiche.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’obbligo di una ‘motivazione rafforzata’ (cioè particolarmente dettagliata) scatta solo quando il giudice si discosta in modo significativo dal minimo legale. Se la pena, come in questo caso, è al di sotto della media o vicina al minimo, è sufficiente che il giudice faccia riferimento al criterio di ‘adeguatezza della pena’, senza dover sviscerare ogni singolo elemento previsto dall’art. 133 del codice penale. La motivazione della Corte d’Appello, sebbene sintetica, è stata quindi ritenuta corretta e sufficiente.
Conclusioni
Questa ordinanza offre una lezione fondamentale per chiunque intenda impugnare una sentenza penale. La fase dell’impugnazione non è una semplice continuazione del processo, ma un procedimento autonomo con regole rigorose. Un ricorso inammissibile non solo impedisce l’esame nel merito delle proprie ragioni, ma comporta anche conseguenze economiche significative, come la condanna alle spese e a una sanzione pecuniaria. È quindi essenziale affidarsi a una difesa tecnica che sappia redigere un atto specifico, dettagliato e fondato su critiche puntuali alla sentenza impugnata, evitando contestazioni vaghe che sono destinate a essere respinte in via preliminare.
Perché un ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile se è privo dei requisiti di legge, come la specificità dei motivi. Se l’atto si limita a una critica generica della sentenza impugnata senza indicare con precisione gli errori di diritto o di fatto, viola l’art. 581 c.p.p. e viene respinto senza esame nel merito.
Quando il giudice è tenuto a fornire una motivazione dettagliata sulla pena inflitta?
Il giudice ha l’obbligo di fornire una ‘motivazione rafforzata’ solo quando la pena si discosta in modo significativo dal minimo previsto dalla legge per quel reato. Se la pena è vicina al minimo edittale o inferiore alla media, è sufficiente un richiamo al criterio di adeguatezza.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato non solo al pagamento delle spese del procedimento, ma anche al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è stabilito dal giudice.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39071 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39071 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MILANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO -Udienza del 05 novembre 2025 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Genova, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all’art. 495 cod. pen.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso- che deduce vizio di motivazione in ordine all’entità della pena irrogata – è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritt dall’art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione de sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell’impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Considerato che, peraltro, la pena inflitta è stata determinata partendo dal minimo edittale della cornice prevista dal legislatore e che la Corte di appello si è solo limitata, dopo escluso la recidiva, a diminuire la pena per le circostanze attenuanti generiche a 9 invece che a 8 mesi di reclusione. Il che rende ragione ulteriore dell’inammissibilità del ricorso, giac l’obbligo di una motivazione rafforzata sussiste solo allorché la pena si discosti significativamen dal minimo edittale, mentre, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media, sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli ele di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 4, n 46412 del 05/11/2015, COGNOME, Rv. 265283; Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, COGNOME e altri, Rv. 256464; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, COGNOME, Rv. 256197; Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, COGNOME, Rv. 245596).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 05 novembre 2025
Il consiglier,éìstensore
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